A norma dell’art. 3 del nuovo codice appalti (D.lgs. 18 aprile 2016 n.50), l’operatore economico è la persona fisica o giuridica, l’ente pubblico, ovvero il raggruppamento di persone o enti, che offre sul mercato la realizzazione di lavori o opere, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi.
L’art. 45 del medesimo codice offre l’elenco dei soggetti che rientrano nella nozione di operatore economico:
Lo stesso articolo stabilisce che le stazioni appaltanti possano imporre ai raggruppamenti di operatori economici l’assunzione di una forma giuridica specifica dopo l’avvenuta aggiudicazione del contratto, nel caso in cui tale trasformazione sia necessaria per la buona esecuzione del contratto.
L’art. 134 del D.lgs n.50 del 2016 prevede, inoltre, che gli enti aggiudicatori possano istituire e gestire un sistema di qualificazione degli operatori economici, che può comprendere vari stadi di qualificazione, stabilendo norme e criteri oggettivi per l’esclusione e la selezione degli operatori economici che richiedono di essere qualificati, nonché norme e criteri oggettivi per il funzionamento del sistema di qualificazione, disciplinando le modalità di iscrizione al sistema, l’eventuale aggiornamento periodico delle qualifiche e la durata del sistema.
Gli enti aggiudicatori istituiscono e aggiornano un elenco degli operatori economici, che può essere diviso in categorie in base al tipo di appalti per i quali la qualificazione è valida.
L’ente aggiudicatore che istituisce e gestisce il sistema di qualificazione stabilisce i documenti, i certificati e le dichiarazioni sostitutive che occorrono a corredo della domanda di iscrizione, e non può chiedere certificati o documenti che riproducono documenti validi già nella disponibilità dell’ente aggiudicatore.
Lo Studio assiste il cliente nel reperimento e nell’esibizione di tutti i documenti, i certificati e le dichiarazioni sostitutive necessarie alla qualificazione ed in tutte le fasi della gara.