Le procedure di scelta del contraente al quale affidare l’esecuzione di lavori o di prestazioni di servizi e forniture sono specifiche e predeterminate da regole e prescrizioni. La P.A. è ovviamente integralmente vincolata nelle procedure di affidamento, vale a dire in tutto ciò che è ricompreso dall’indizione della gara sino alla stipula del contratto. Queste procedure, finalizzate all’individuazione del miglior contraente per la Pubblica Amministrazione e regolate dal Nuovo Codice Appalti, possono essere liberamente scelte dalla P.A. previa pubblicazione di un bando o avviso di indizione di gara. I tipi previsti dal Codice sono:
- Aperta: a seguito della pubblicazione dell’avviso di indizione della gara, qualsiasi operatore economico può presentare un’offerta. Il termine minimo per la ricezione delle offerte varia: nel caso in cui le Amministrazioni aggiudicatrici abbiano pubblicato un avviso di preinformazione o per ragioni d’urgenza debitamente motivate, il termine può essere ridotto a quindici giorni. In tutti gli altri casi è di trentacinque giorni dalla data di pubblicazione del bando di gara.
- Ristretta: in questo caso, gli operatori rispondono al bando di gara o all’avviso di preinformazione fornendo, ai fini della selezione, le informazioni richieste dall’Amministrazione aggiudicatrice. A seguito della valutazione delle informazioni fornite da parte delle amministrazioni aggiudicatrici, possono presentare un’offerta soltanto gli operatori economici invitati. Il termine minimo è di trenta giorni, decorrenti dalla data di trasmissione del bando di gara o, nel caso di avviso di preinformazione quale mezzo di indizione della gara, dalla data d’invio a conferma di interesse.
- Competitiva con negoziazione: anche in questo caso, qualsiasi operatore può presentare una domanda di partecipazione in risposta ad un avviso di indizione di gara, fornendo le informazioni richieste dall’Amministrazione aggiudicatrice per la selezione qualitativa. Nei documenti di gara presentati dalle amministrazioni aggiudicatrici deve essere indicato e descritto l’oggetto dell’appalto, nonché le caratteristiche richieste per le forniture, i lavori o i servizi da appaltare, specificando altresì gli elementi della descrizione che definiscono i requisiti minimi che tutti gli offerenti devono soddisfare. Le informazioni fornite devono essere sufficientemente precise per permettere agli operatori economici di individuare la natura e l’ambito dell’appalto e per decidere quindi se partecipare alla procedura. Anche in questo caso, il termine minimo è di trenta giorni a decorrere dalla data di trasmissione del bando o dalla data dell’invito a confermare interesse.
Anche per la procedura competitiva vi è una valutazione preliminare dall’Amministrazione, a seguito della quale solo gli operatori economici invitati potranno presentare un’offerta iniziale che costituisce la base per la futura negoziazione.
- Competitiva con negoziazione senza previa pubblicazione del bando di gara: essa può essere prevista dalle amministrazioni aggiudicatrici solo negli specifici casi indicati ex art. 63 Codice appalti, purché ne sia data adeguata motivazione, nel primo atto della procedura, della sussistenza dei relativi presupposti.
Lo Studio assiste l’impresa in tutte le fasi della selezione: dalla preparazione dell’offerta, alla partecipazione alla gara e alla sottoscrizione del contratto, fornendo supporto in caso di esclusione o di irregolarità della procedura.