
Una delle obiezioni più frequentemente opposte alle riserve dell’appaltatore è che il contratto sarebbe stato stipulato “a corpo”, “chiavi in mano”, “lump sum” o con un corrispettivo onnicomprensivo.
Da queste espressioni il committente fa spesso discendere una conclusione apparentemente semplice: ogni maggiore costo necessario per completare l’opera sarebbe già compreso nel prezzo e nessun compenso ulteriore potrebbe essere riconosciuto.
La questione è, in realtà, molto più complessa.
La natura a corpo del corrispettivo e le clausole “chiavi in mano” incidono certamente sulla distribuzione dei rischi contrattuali. Non possono però essere interpretate, in modo automatico, come una rinuncia preventiva dell’appaltatore a qualsiasi corrispettivo ulteriore, indipendentemente dalla causa che abbia determinato l’aggravio economico.
Per comprendere se una riserva sia fondata, occorre ricostruire il perimetro originario della prestazione, le condizioni conosciute o conoscibili al momento dell’offerta e i rischi effettivamente assunti dalle parti.
Nel contratto a corpo, il corrispettivo viene determinato con riferimento all’opera complessivamente considerata e non in funzione della misurazione finale delle singole quantità eseguite.
Ciò significa, in linea generale, che l’appaltatore assume il rischio relativo alle quantità necessarie per realizzare l’opera come progettata e descritta nei documenti contrattuali.
Se per completare una lavorazione prevista occorre impiegare una quantità di materiale superiore a quella stimata dall’impresa, il maggiore costo può normalmente restare a suo carico.
Da questa regola non deriva, tuttavia, che il prezzo a corpo copra anche prestazioni diverse da quelle previste, modifiche progettuali sostanziali, ordini sopravvenuti, indisponibilità delle aree o interferenze non rappresentate.
Il prezzo resta invariabile rispetto alla quantità delle lavorazioni comprese nel perimetro contrattuale. Non necessariamente rispetto alla modifica di quel perimetro.
La distinzione è fondamentale.
Prima di stabilire se il maggiore onere sia dovuto, occorre chiedersi se l’impresa abbia semplicemente sostenuto un costo superiore per eseguire la stessa prestazione, oppure se le sia stata richiesta una prestazione diversa, ulteriore o eseguita in condizioni sostanzialmente mutate.
Anche la formula “chiavi in mano” viene spesso utilizzata come se avesse un significato univoco.
In realtà, la sua portata dipende dalla concreta formulazione del contratto.
In alcuni casi, essa indica che l’appaltatore deve consegnare un’opera completa e funzionante, assumendo anche gli obblighi di progettazione, coordinamento e integrazione delle diverse componenti.
In altri casi, la formula viene utilizzata in modo descrittivo, senza una precisa delimitazione dei rischi trasferiti.
Occorre quindi esaminare non soltanto l’etichetta attribuita al contratto, ma il complesso dei documenti che definiscono le prestazioni: capitolato, progetto, specifiche tecniche, elaborati grafici, cronoprogramma, esclusioni, assunzioni formulate nell’offerta e risposte ai chiarimenti.
Una clausola generale secondo cui il prezzo comprende “ogni onere necessario” non può essere letta isolatamente.
Deve essere coordinata con l’oggetto dell’appalto e con le condizioni poste a base della gara o della negoziazione.
Il concetto di completezza dell’opera non comporta necessariamente che l’impresa abbia assunto anche il rischio di errori progettuali, variazioni ordinate dal committente, indisponibilità delle aree o fatti sopravvenuti estranei alla sua organizzazione.
Nel valutare una riserva, una delle domande centrali è stabilire se il rischio concretamente verificatosi fosse stato attribuito all’appaltatore.
La risposta non può essere ricavata soltanto da clausole generiche.
Il trasferimento di un rischio rilevante dovrebbe risultare sufficientemente chiaro e coerente con la struttura complessiva del contratto.
Occorre inoltre verificare se l’impresa disponesse, al momento dell’offerta, delle informazioni necessarie per valutare quel rischio e includerne il costo nel prezzo.
Una circostanza non rappresentata nei documenti di gara, non rilevabile durante i sopralluoghi e non ragionevolmente prevedibile non può essere automaticamente ricondotta alla normale alea dell’appaltatore.
Diversamente, l’impresa sarebbe chiamata a valorizzare economicamente eventi che non era in grado di conoscere.
L’analisi deve quindi considerare:
la chiarezza della clausola contrattuale;
la qualità e completezza del progetto;
le informazioni fornite in gara;
le dichiarazioni rese dall’impresa;
le condizioni effettivamente riscontrate in cantiere;
la prevedibilità dell’evento;
l’incidenza del fatto sulla prestazione originariamente pattuita.
La distinzione tra maggiori quantità e lavorazioni ulteriori è spesso decisiva.
Se l’opera prevista dal contratto richiede quantità superiori a quelle stimate, il rischio può ricadere sull’appaltatore, soprattutto in presenza di un corrispettivo a corpo.
Se, invece, vengono richieste opere qualitativamente diverse, nuove lavorazioni, modifiche funzionali o prestazioni non ricavabili dal progetto originario, la questione assume una natura differente.
In tali casi, occorre verificare se si sia in presenza di una variante rientrante nei limiti del contratto, di lavori extracontrattuali o di una nuova pattuizione.
Anche l’ordine impartito dalla direzione lavori deve essere letto nel suo effettivo contenuto.
Un’indicazione apparentemente esecutiva può comportare una modifica sostanziale delle modalità operative, dei tempi o delle risorse necessarie.
Non è quindi sufficiente affermare che l’impresa fosse tenuta a realizzare l’opera completa. Occorre stabilire se ciò che è stato richiesto fosse già compreso nell’opera contrattualmente definita.
Un’altra questione ricorrente riguarda i maggiori oneri derivanti da errori, omissioni o insufficienze della progettazione.
Anche in presenza di un contratto a corpo, l’appaltatore non può essere automaticamente gravato di tutte le conseguenze economiche di un progetto incompleto o inesatto.
Occorre però valutare se le carenze fossero riconoscibili con la diligenza professionale richiesta all’impresa.
L’appaltatore è tenuto a esaminare il progetto e a segnalare le criticità rilevabili. Non può utilizzare come fondamento della propria pretesa un’incongruenza evidente che avrebbe dovuto contestare prima della stipulazione o dell’esecuzione.
Diversa è l’ipotesi in cui l’errore emerga soltanto durante i lavori o richieda accertamenti non normalmente esigibili in sede di offerta.
La valutazione deve quindi distinguere tra:
criticità conoscibili e assunte;
criticità conoscibili ma tempestivamente segnalate;
errori occulti;
modifiche richieste successivamente;
nuove esigenze del committente.
Per contrastare efficacemente l’eccezione secondo cui ogni costo sarebbe compreso nel prezzo, non è sufficiente richiamare principi generali.
Occorre dimostrare, documenti alla mano, che la prestazione richiesta non rientrava nel perimetro originario o che le condizioni esecutive sono state alterate da fatti non imputabili all’impresa.
La ricostruzione dovrebbe partire dal contratto e dagli elaborati posti a base dell’offerta, individuando con precisione:
ciò che era previsto;
ciò che è stato effettivamente richiesto;
il momento in cui è intervenuta la modifica;
le conseguenze sulle modalità esecutive;
il maggiore costo prodotto;
gli eventuali ordini o riconoscimenti del committente.
Il tema non è quindi stabilire in astratto se un contratto a corpo ammetta riserve.
Il tema è comprendere quale rischio fosse compreso nel prezzo e quale, invece, sia stato introdotto o aggravato durante l’esecuzione.
Definire un contratto “a corpo” o “chiavi in mano” non chiude automaticamente la discussione sui maggiori oneri.
Può rafforzare la posizione del committente rispetto alle variazioni quantitative interne al progetto e ai costi normalmente prevedibili.
Non può però trasformarsi in una clausola generale di esonero da ogni responsabilità né imporre all’impresa l’esecuzione gratuita di prestazioni diverse da quelle pattuite.
La risposta dipende sempre dalla lettura coordinata del contratto, del progetto, degli ordini impartiti e dei fatti concretamente verificatisi.
È in questa ricostruzione, e non nell’etichetta utilizzata dalle parti, che si individua il confine tra il rischio imprenditoriale assunto e il maggiore onere che può essere legittimamente richiesto.
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