

Durante l’esecuzione di un appalto è frequente che all’impresa venga chiesto di realizzare attività non chiaramente contemplate nel contratto originario.
Può trattarsi di una modifica tecnica, di un’opera necessaria per risolvere un’interferenza, di una lavorazione richiesta per migliorare la funzionalità dell’intervento o, più semplicemente, di un’attività che il committente considera già compresa nel prezzo e che l’appaltatore ritiene invece ulteriore.
Spesso la richiesta viene formulata in cantiere, nel corso di una riunione o attraverso indicazioni informali del direttore dei lavori. L’impresa, per non rallentare l’esecuzione e non compromettere il rapporto con il committente, procede confidando che il compenso venga concordato successivamente.
È una scelta comprensibile sul piano operativo, ma può essere molto rischiosa sul piano giuridico.
L’effettiva esecuzione di una lavorazione ulteriore non garantisce, da sola, il diritto al relativo pagamento.
Prima di eseguire un’attività non prevista o controversa, è necessario stabilire se si tratti di una semplice modalità esecutiva già compresa nel contratto, di una variante, di una modifica di dettaglio o di un vero e proprio lavoro extracontrattuale. Occorre inoltre verificare chi abbia il potere di ordinarla, se sia necessaria un’autorizzazione preventiva e quale documentazione debba essere predisposta per preservare il credito dell’impresa.
Nella pratica di cantiere, l’espressione “lavori extra” viene utilizzata per indicare situazioni molto diverse.
Una prima ipotesi è quella delle maggiori quantità necessarie per realizzare una prestazione già compresa nel contratto. Se l’appalto è a corpo, il relativo rischio può rimanere, almeno in linea generale, a carico dell’impresa.
Una seconda ipotesi riguarda le variazioni dell’opera: la prestazione resta collegata al progetto originario, ma ne vengono modificati alcuni elementi, le dimensioni, i materiali o le modalità esecutive.
Diversa ancora è la situazione dei lavori propriamente extracontrattuali, ossia opere dotate di una propria individualità, ulteriori rispetto all’oggetto originariamente pattuito.
La qualificazione non è soltanto terminologica.
Da essa dipendono il titolo del diritto al compenso, il procedimento da seguire, la necessità di nuovi prezzi, la rilevanza dell’ordine ricevuto e l’onere probatorio gravante sull’appaltatore.
La prima domanda da porsi non è quindi: «Quanto costano i lavori extra?».
La domanda corretta è: «Questa prestazione era già compresa negli obblighi assunti dall’impresa?»
Per rispondere occorre esaminare il contratto, il capitolato, il computo, gli elaborati progettuali, le specifiche tecniche, l’offerta e le eventuali esclusioni formulate dall’appaltatore.
Soltanto dopo avere ricostruito il perimetro originario della prestazione è possibile stabilire se la richiesta rappresenti una normale attività esecutiva o una modifica economicamente rilevante.
Negli appalti pubblici, il sistema delle modifiche contrattuali è caratterizzato da regole formali poste anche a tutela della corretta gestione della spesa.
L’articolo 5 dell’Allegato II.14 al d.lgs. n. 36 del 2023 prevede che il direttore dei lavori proponga al RUP le modifiche e le varianti, indicando le relative motivazioni. Quando sia necessario modificare il progetto, deve essere predisposta una relazione motivata, sulla quale si esprime il RUP ai fini dell’approvazione da parte della stazione appaltante.
La medesima disposizione stabilisce che il direttore dei lavori risponde delle conseguenze derivanti dall’avere ordinato o lasciato eseguire modifiche o addizioni senza la prescritta autorizzazione, salvo gli interventi urgenti diretti a evitare gravi danni.
La disciplina è contenuta nell’articolo 5 dell’Allegato II.14 al d.lgs. n. 36/2023.
La previsione della responsabilità del direttore dei lavori non significa, tuttavia, che l’impresa acquisisca automaticamente il diritto al pagamento di qualsiasi attività richiesta informalmente.
La giurisprudenza è particolarmente rigorosa.
La Cassazione civile, ordinanza n. 9763 del 16 aprile 2026, ha ribadito che i lavori addizionali eseguiti al di fuori del contratto e senza preventiva autorizzazione non danno, di regola, diritto ad alcun aumento di prezzo. La circostanza che le opere fossero ritenute necessarie o indispensabili dall’appaltatore non consente di sostituire la procedura prevista per l’approvazione delle varianti.
Ancora più significativa è la Cassazione civile, ordinanza n. 14087 del 13 maggio 2026, secondo cui non sono necessariamente sufficienti neppure il parere favorevole dei tecnici, la sottoscrizione del direttore dei lavori e quella del RUP, se manca la manifestazione di volontà dell’organo competente della stazione appaltante o il formale riconoscimento dell’indispensabilità e utilità delle opere.
Per l’impresa, il messaggio è chiaro: la provenienza tecnica dell’ordine non coincide sempre con la sua validità amministrativa e contabile.
Una delle situazioni più pericolose è quella in cui l’impresa riceva l’invito a eseguire immediatamente le lavorazioni, con l’assicurazione che la variante o il nuovo prezzo saranno formalizzati successivamente.
Dal punto di vista operativo, l’appaltatore può trovarsi davanti a una scelta difficile. Rifiutare l’esecuzione può compromettere il cronoprogramma e generare contestazioni; procedere senza formalizzazione può, però, compromettere il pagamento.
In questi casi non è sufficiente inviare, a distanza di tempo, una fattura o una generica richiesta di riconoscimento.
L’impresa dovrebbe anzitutto descrivere per iscritto la prestazione richiesta, evidenziando che essa non risulta compresa nel perimetro contrattuale o che comporta modifiche rilevanti alle modalità esecutive.
Dovrebbe inoltre chiedere:
Se, per ragioni di urgenza, l’esecuzione non può essere differita, è comunque necessario documentare immediatamente il contenuto della richiesta, le circostanze nelle quali è stata formulata e le risorse impiegate.
Una comunicazione inviata dopo mesi, quando le opere sono state ormai coperte o assorbite nelle altre lavorazioni, avrà inevitabilmente una forza probatoria inferiore.
La presenza di un ordine di servizio scritto costituisce un elemento importante, ma non sempre è sufficiente.
Occorre esaminarne il contenuto.
L’ordine potrebbe limitarsi a indicare una modalità esecutiva già prevista dal contratto. Potrebbe richiedere una modifica di dettaglio che non comporta alcuna variazione economica. Oppure potrebbe disporre una vera e propria lavorazione aggiuntiva senza richiamare l’approvazione della stazione appaltante o senza definire il relativo prezzo.
L’articolo 115 del d.lgs. n. 36 del 2023 prevede che l’esecutore si uniformi agli ordini del direttore dei lavori senza sospendere o ritardare il regolare sviluppo delle attività. Lo stesso articolo, però, impone l’iscrizione delle riserve nei termini e con le modalità previste, a pena di decadenza dalle pretese relative ai fatti e alle contabilizzazioni risultanti dagli atti contabili.
La norma è consultabile nell’articolo 115 del d.lgs. n. 36/2023.
L’impresa non può quindi limitarsi a eseguire l’ordine e confidare nel successivo pagamento.
Se contesta che l’attività sia compresa nel prezzo, deve rappresentare tempestivamente la propria posizione, individuando l’ordine, le conseguenze economiche e la somma richiesta, secondo la disciplina delle riserve.
L’articolo 7 dell’Allegato II.14 richiede espressamente che la riserva indichi gli ordini di servizio che abbiano inciso sulle modalità esecutive e contenga una precisa quantificazione della pretesa. Il testo è disponibile nell’articolo 7 dell’Allegato II.14.
Eseguire l’ordine e contestarne gli effetti economici sono quindi attività che devono procedere parallelamente.
Quando la modifica comporta categorie di lavorazioni non previste o l’impiego di materiali privi di un prezzo contrattuale, è necessario procedere alla formazione di nuovi prezzi.
L’articolo 5 dell’Allegato II.14 stabilisce che essi siano ricavati dai prezzari applicabili oppure attraverso nuove analisi basate sui prezzi elementari di manodopera, materiali, noli e trasporti riferiti alla data dell’offerta.
La formazione avviene in contraddittorio tra direttore dei lavori ed esecutore, con approvazione del RUP e, quando necessario, della stazione appaltante.
Se l’impresa non accetta il nuovo prezzo, la stazione appaltante può comunque ordinare l’esecuzione della lavorazione. In tal caso, però, l’esecutore deve iscrivere riserva negli atti contabili; diversamente, il prezzo viene considerato definitivamente accettato.
Anche sotto questo profilo, il silenzio dell’impresa può produrre conseguenze irreversibili.
Non è opportuno attendere il termine dell’appalto per contestare un prezzo applicato durante l’esecuzione. Quando il valore economico della prestazione è controverso, la contestazione deve emergere nella contabilità nel momento in cui il prezzo viene utilizzato.
Uno dei problemi più frequenti nei giudizi relativi ai lavori extra riguarda l’impossibilità di distinguere le attività ulteriori da quelle comprese nel contratto.
Se le stesse squadre, gli stessi mezzi e gli stessi materiali vengono utilizzati contemporaneamente per lavorazioni contrattuali ed extracontrattuali, la successiva quantificazione può diventare estremamente complessa.
L’impresa dovrebbe quindi adottare una contabilità specifica delle prestazioni controverse.
È opportuno registrare:
La firma o la validazione dei rapportini da parte del direttore dei lavori o di un rappresentante del committente può assumere un rilievo probatorio considerevole.
La fattura emessa unilateralmente dall’impresa, invece, dimostra la richiesta di pagamento, ma non necessariamente l’ordine, l’accettazione e la congruità delle somme.
Negli appalti tra privati il sistema presenta una maggiore flessibilità.
Quando le variazioni sono introdotte su iniziativa dell’appaltatore, l’articolo 1659 del codice civile richiede l’autorizzazione del committente e prevede che essa risulti per iscritto.
Quando, invece, la modifica sia stata richiesta dal committente, l’ordine può essere provato anche con mezzi diversi dallo scritto, salvo che il contratto abbia imposto una forma determinata.
La distinzione è importante, ma non elimina il problema probatorio.
L’appaltatore deve comunque dimostrare che la variazione sia stata richiesta o accettata dal committente, che sia stata effettivamente eseguita e quale sia il relativo valore.
Il Tribunale di Palermo, sentenza n. 2353 del 9 aprile 2026, ha ribadito che l’esistenza materiale delle varianti non consente di presumere che esse siano state ordinate dal committente. Tale circostanza deve essere specificamente provata dall’appaltatore.
Inoltre, quando il contratto stabilisce che tutte le opere extra debbano essere previamente autorizzate per iscritto, la clausola vincola le parti. Il Tribunale di Busto Arsizio, sentenza n. 647 del 19 giugno 2026, ha negato il pagamento di lavorazioni ulteriori proprio perché l’impresa non aveva dimostrato l’autorizzazione nella forma convenzionalmente prevista.
Anche nell’appalto privato, dunque, l’esecuzione materiale non deve precedere con leggerezza la formalizzazione economica e contrattuale.
In alcuni casi la giurisprudenza ha riconosciuto il diritto al compenso quando il committente, pur in assenza della procedura formale prevista, abbia consapevolmente accettato e utilizzato le opere ulteriori.
La Corte d’appello di Venezia, sentenza n. 237 del 5 febbraio 2026, ha riconosciuto il compenso per alcune varianti e opere extracontrattuali accettate dalla committente, sebbene non fossero state rispettate tutte le formalità previste dal contratto.
Si tratta, tuttavia, di una soluzione strettamente collegata alle circostanze del singolo caso e riferita a un rapporto privato.
Non è prudente eseguire lavori confidando nella futura dimostrazione dell’accettazione tacita.
Il committente potrebbe sostenere che le opere fossero già comprese nel prezzo, che fossero necessarie per rimediare a difetti dell’appaltatore o che non fossero mai state richieste.
La formalizzazione preventiva resta quindi la soluzione più sicura.
Quando manca un valido titolo contrattuale, l’impresa tenta talvolta di ottenere il pagamento sostenendo che il committente si sia comunque arricchito grazie alle opere eseguite.
Anche questa strada presenta limiti molto rigorosi.
L’azione di arricchimento senza causa ha natura sussidiaria e non può essere utilizzata per aggirare decadenze, carenze probatorie o regole contrattuali che l’appaltatore non abbia rispettato.
Negli appalti pubblici, la giurisprudenza esclude frequentemente l’indennizzo quando i lavori siano stati eseguiti senza autorizzazione, al di fuori dei limiti di spesa o nella consapevolezza che non avrebbero potuto essere contabilizzati.
La già citata Cassazione n. 14087 del 2026 ha confermato che il superamento dei limiti di spesa approvati può impedire anche l’azione di arricchimento.
Anche negli appalti privati, il rimedio non può colmare automaticamente la mancata prova dell’incarico o dell’effettiva utilità conseguita dal committente.
L’arricchimento senza causa non deve quindi essere considerato il modo per recuperare, a posteriori, lavorazioni eseguite senza un’adeguata tutela contrattuale.
Quando riceve una richiesta che ritiene ulteriore rispetto al contratto, l’impresa dovrebbe evitare sia il rifiuto immediato e non motivato, sia l’esecuzione silenziosa.
È necessario ricostruire rapidamente:
L’obiettivo non è rallentare il cantiere, ma impedire che la prosecuzione dei lavori avvenga in una zona di ambiguità nella quale il committente considera l’attività già compresa e l’impresa la ritiene remunerabile separatamente.
Quando questa divergenza non viene resa immediatamente esplicita, il conflitto emerge spesso soltanto al momento della contabilità finale, quando le opere sono state completate e la prova è più difficile.
Nel settore degli appalti, il problema dei lavori extra non si risolve semplicemente dimostrando che le opere siano state realizzate.
Occorre dimostrare che non fossero già comprese nel contratto, che siano state validamente richieste o autorizzate, che il prezzo sia stato concordato o correttamente determinato e che l’impresa abbia tempestivamente preservato la propria posizione.
La cautela non consiste nel rifiutare ogni richiesta.
Consiste nel fare in modo che l’urgenza del cantiere non sostituisca le regole necessarie per il riconoscimento economico delle prestazioni.
Quando l’impresa esegue prima e tenta di regolarizzare dopo, assume un rischio che può essere molto più elevato del valore delle opere. Il momento migliore per tutelare il compenso non è quello della fattura o del giudizio: è quello nel quale la lavorazione viene richiesta.
Lo Studio Legale Tristano assiste imprese e operatori economici nella valutazione delle lavorazioni ulteriori richieste durante l’esecuzione di appalti pubblici e privati.
L’attività comprende l’analisi del perimetro contrattuale, la verifica degli ordini di servizio, la predisposizione delle contestazioni e delle riserve, l’esame delle perizie di variante, la formazione dei nuovi prezzi e la revisione degli atti di sottomissione.
L’intervento tempestivo consente di chiarire il titolo della prestazione, preservare il diritto al corrispettivo e ridurre il rischio che lavori effettivamente eseguiti rimangano privi di adeguato riconoscimento economico.
