È definibile subappalto il contratto con cui l’appaltatore affida a terzi l’esecuzione di un servizio, di una fornitura o di un lavoro, o di una parte di esso, che ha ricevuto in appalto. Esso è regolato dall’articolo 105 del Codice dei contratti pubblici, che, al secondo comma, stabilisce che “Il subappalto è il contratto con il quale l’appaltatore affida a terzi l’esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce, comunque, subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l’impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell’importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l’incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell’importo del contratto da affidare. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, l’eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell’importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture. L’affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell’inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l’esecuzione dell’appalto, il nome del sub-contraente, l’importo del sub-contratto, l’oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. È altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l’oggetto del subappalto subisca variazioni e l’importo dello stesso sia incrementato nonchè siano variati i requisiti di cui al comma 7”
Condizione dunque necessaria per la validità del contratto è l’autorizzazione da parte del committente, che andrà inoltre a verificare la sussistenza dei seguenti requisiti:
- l’affidatario del subappalto non deve aver partecipato alla procedura per l’affidamento dell’appalto;
- il subappaltatore deve essere qualificato nella relativa categoria;
- all’atto dell’offerta devono essere stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;
- il concorrente deve dimostrate l’assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del dlgs 50/2016 (condanne per vari reati).
Se con la previgente disciplina il pagamento diretto del committente al subappaltatore era una mera facoltà per la stazione appaltante, ed era richiesta un’espressa richiesta in sede di autorizzazione, il nuovo codice appalti prevede la possibilità di pagamento diretto da parte della stazione appaltante al subappaltatore. Il comma 13 dell’articolo 105 sancisce infatti “La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l’importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:
- a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso di inadempimento da parte dell’appaltatore; disposizione corretta con errata corrige del 15-07-2016
- c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.”
Questo ha comportato un netto cambiamento per le micro e piccole imprese, che hanno ora il diritto di essere pagate direttamente dalla Stazione Appaltante senza dover passare per l’appaltatore.
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