Il raggruppamento temporaneo di imprese (RTI), anche noto con l’acronimo ATI (associazione temporanea di imprese), è l’istituto mediante il quale un’impresa, che non dispone in misura sufficiente dei requisiti tecnici e/o economici necessari per partecipare ad una determinata gara d’appalto, si associa ad altre imprese per incrementare i propri requisiti di qualificazione, in vista della partecipazione alla specifica gara. Il Raggruppamento non dà luogo ad un nuovo soggetto giuridico: gli imprenditori, infatti, concordano l’esecuzione di una determinata attività, rimanendo autonomi nell’esecuzione e senza dotare il gruppo di una distinta soggettività. È dunque un sistema di aggregazione, tra operatori economici, caratterizzato da occasionalità, temporaneità e limitatezza, finalizzato alla partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici, aprendo dunque le porte ad imprese che singolarmente rappresentate, non potrebbero partecipare ad appalti inerenti grandi opere e comportanti notevoli investimenti finanziari.
L’elemento centrale di questi RTI è il mandato: le imprese conferiscono, infatti, ad una c.d. impresa capogruppo, un mandato collettivo, in forza del quale l’impresa mandataria è abilitata a concorrere alla gara in nome e per conto di tutte le altre imprese raggruppate, assumendo la piena ed esclusiva rappresentanza (anche processuale) delle stesse nei confronti della Stazione appaltante per tutta la durata dell’appalto, fino all’estinzione del rapporto contrattuale instaurato con la Pubblica Amministrazione.
Sono poi distinguibili due tipi di raggruppamento:
- Il raggruppamento orizzontale, nei casi di suddivisione quantitativa delle prestazioni oggetto dell’appalto, è riscontrabile per
- La realizzazione di lavori appartenenti alla medesima categoria (articolo 48, comma 1, D. Lgs. n. 50/2016)
- L’esecuzione del medesimo tipo di prestazione qualora si tratti di forniture o servizi (articolo 48, comma 2, D. Lgs. n. 50/2016).
- Il raggruppamento verticale, nei casi di suddivisione qualitativa delle prestazioni oggetto dell’appalto, con la conseguenza che:
- i lavori appartenenti alla categoria prevalente saranno realizzati dall’impresa mandataria; diversamente, i lavori non appartenenti alla suddetta categoria e indicate nel bando come scorporabili saranno eseguite dalle imprese mandanti (articolo 48, comma 1, D. Lgs. n. 50/2016);
- le prestazioni di forniture o servizi indicate come principali anche in termini economici saranno realizzate dall’impresa mandataria, residuando invece in capo alle imprese mandanti l’esecuzione delle prestazioni indicate come secondarie (articolo 48, comma 2, D. Lgs. n. 50/2016).
Lo Studio Legale Tristano assiste imprese e RTI in tutto il territorio nazionale, in fase di gara, nelle impugnazioni degli atti della procedura selettiva e nel contenzioso contrattuale.