
L’art. 68, comma 9, del d.lgs. n. 36/2023 stabilisce un principio fondamentale in materia di partecipazione in forma associata alle procedure di gara: nei raggruppamenti temporanei di imprese (RTI), ciascun operatore economico deve eseguire le prestazioni nella misura corrispondente alla quota di partecipazione dichiarata in sede di offerta. Non soltanto: è fatto espresso divieto di modificare, in fase esecutiva, la composizione del raggruppamento o le quote di esecuzione delle prestazioni, salvo le eccezioni tassativamente previste dall’art. 97, comma 4, del Codice.
Il fatto
Una società mandante, assistita dallo Studio Legale Tristano, aveva preso parte, in raggruppamento orizzontale, a una procedura di gara per la fornitura e manutenzione di sistemi informatici. La quota di partecipazione dichiarata in sede di offerta era pari al 40%, con specifica indicazione delle prestazioni da eseguire. Una volta avviata la fase esecutiva, tuttavia, la mandataria ha progressivamente assunto anche parte delle attività riservate alla mandante, in assenza di formale autorizzazione e con il tacito avallo della stazione appaltante.
La mandante ha così visto limitato il proprio apporto esecutivo, in violazione dell’assetto contrattuale risultante dall'offerta presentata, con pregiudizio economico e reputazionale.
L'intervento dello Studio
Lo Studio Legale Tristano ha formalizzato una diffida alla mandataria e alla stazione appaltante, richiamando l’obbligo di rispetto delle quote di esecuzione come da offerta. In assenza di qualsiasi atto formale che autorizzasse la modifica dell’assetto esecutivo, è stato chiesto alla stazione appaltante di esercitare i propri poteri di controllo e vigilanza sull’esecuzione del contratto, al fine di ripristinare la corretta attribuzione delle prestazioni tra i membri del raggruppamento, nel rispetto del vincolo legale imposto dall’art. 68, comma 9. Solo in via subordinata, e nell’eventualità di un contrasto tecnico sull’ambito delle prestazioni eseguite, è stata prospettata la possibilità di ricorrere al Collegio Consultivo Tecnico, ai sensi dell’art. 215 del Codice.
Lo spunto operativo
Il caso evidenzia come il vincolo tra quote dichiarate e prestazioni da eseguire nei RTI costituisca un obbligo inderogabile, imposto dalla normativa e non rimesso alla volontà delle parti. La stazione appaltante è tenuta a vigilare e ad intervenire attivamente in caso di violazioni, adottando gli atti necessari a garantire la regolare esecuzione del contratto. La mandante, in caso di alterazione dell’assetto esecutivo, ha il pieno diritto (e l’onere) di attivarsi per tutelare la propria posizione, senza che ciò possa essere considerato un atto sleale o contrario allo spirito di collaborazione del raggruppamento.
Il contributo dello Studio Legale Tristano
Lo Studio Legale Tristano assiste imprese e pubbliche amministrazioni nella corretta gestione dei rapporti tra operatori economici riuniti in RTI o ATI, sia nella fase di partecipazione alla gara sia in quella esecutiva, assicurando il rispetto della normativa, la tutela dell’equilibrio contrattuale e l'adozione tempestiva di rimedi a protezione della parte lesa, con interventi mirati presso la stazione appaltante e, ove necessario, con azioni a carattere stragiudiziale o giudiziale.
