L’art. 244 del Testo Unico Enti Locali – TUEL (d.lgs. n. 267/2000) identifica il presupposto del dissesto nell’ipotesi in cui “ (…) l’ente [Comune o Provincia] non può garantire l’assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili ovvero esistono nei confronti dell’ente locale crediti liquidi ed esigibili di terzi cui non si possa fare validamente fronte con le modalità di cui all’articolo 193 [procedura di ripristino del riequilibrio di bilancio ordinario], nonché con le modalità di cui all’articolo 194 [riconoscimento del debito fuori bilancio straordinario].
Ai sensi dell’art. 246 del TUEL, l’ente locale, al verificarsi dei presupposti sopra menzionati, è vincolato all’adozione della deliberazione dichiarativa dello stato di dissesto. La dichiarazione dà avvio alla procedura di risanamento finanziario, all’interno della quale l’art. 245 TUEL individua due soggetti:
– l’Organo Straordinario di Liquidazione (OSL), che ha il compito di “provvedere al ripiano dell’indebitamento pregresso”;
– gli organi istituzionali dell’ente, che hanno il compito di assicurare “condizioni stabili di equilibrio della gestione finanziaria, rimuovendo le cause strutturali che hanno determinato il dissesto”.
In altre parole, “(…) la dichiarazione di dissesto produce, fondamentalmente, l’effetto di separare la gestione ordinaria, di competenza degli organi ordinari dell’ente, ed in special modo del Consiglio Comunale, cui compete il compito di riequilibrare il bilancio con una serie di manovre correttive, dalla gestione straordinaria di competenza dell’organo di liquidazione, cui spetta la tacitazione delle pretese creditorie e la risoluzione di eventuali pendenze pregresse.” (Sezione controllo Sicilia, delibera n. n. 176/2016/QMIG).
Il comma 4 dell’art. 252 del TUEL prevede che “L’organo straordinario di liquidazione ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello dell’ipotesi di bilancio riequilibrato e provvede alla: a) rilevazione della massa passiva; b) acquisizione e gestione dei mezzi finanziari disponibili ai fini del risanamento anche mediante alienazione dei beni patrimoniali; c) liquidazione e pagamento della massa passiva”.
L’art. 5, comma 2, del d.l. n. 80/2004 fornisce l’interpretazione autentica del comma 4 sopra richiamato, chiarendo che “ (…) si intendono compresi nelle fattispecie ivi previste tutti i debiti correlati ad atti e fatti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello dell’ipotesi di bilancio riequilibrato, pur se accertati, anche con provvedimento giurisdizionale, successivamente a tale data ma, comunque, non oltre quella di approvazione del rendiconto della gestione di cui all’articolo 256, comma 11”.
A mente dell’art. 5 del d.P.R. n. 378/93: “L’organo straordinario di liquidazione ha le seguenti competenze:
Alla luce della normativa sopra richiamata, è possibile concludere che:
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