Come analizzato in un precedente articolo (“L’accesso agli atti nelle gare d’appalto pubbliche), qualsiasi soggetto privato che abbia un interesse diretto, concreto ed attuale all’ostensione di un documento può presentare istanza di accesso agli atti. Il titolare di un interesse qualificato può dunque presentare un’istanza motivata nella quale specifichi i presupposti di fatto e l’interesse specifico, concreto ed attuale, che lega il documento alla tutela della sottesa situazione giuridicamente rilevante.
L’Amministrazione andrà ad effettuare una valutazione esclusivamente in merito alla sussistenza dell’interesse del privato e non anche in merito all’utilizzo che quest’ultimo intenda fare dei documenti acquisiti.
Dal punto di vista dei termini, il procedimento deve essere concluso dall’Amministrazione entro trenta giorni dal ricevimento della relativa richiesta, fatte salve le eventuali sospensioni in caso di richiesta incompleta o irregolare.
L’accesso agli atti può, in alcuni casi, essere differito dall’Amministrazione tramite provvedimento motivato. Ciò avviene per esigenze di riservatezza, in relazione a documenti la cui conoscenza potrebbe compromettere il buon andamento dell’azione amministrativa.
Ai sensi dell’art 53 del d.lgs. n. 50/2016 (codice contratti pubblici), in particolare l’Amministrazione può predisporre un differimento nei seguenti casi:
In particolare, così come chiarito dal TAR Lazio, Roma, sentenza n. 3971/2017, in relazione al comma 2, lett. c), il differimento dell’accesso in relazione alle offerte fino all’aggiudicazione, “concerne esclusivamente il contenuto delle offerte, ed è chiaramente posta a presidio della segretezza delle offerte tecnico-economiche, ma non impedisce l’accesso alla documentazione amministrativa contenuta normalmente nella busta A, relativa ai requisiti soggettivi dei concorrenti, essendo peraltro la conoscenza di tale documentazione elemento imprescindibile per l’esercizio del diritto di difesa in relazione al nuovo sistema delineato dall’art. 120, comma 2-bis, c.p.a., che onera i concorrenti dell’impugnazione immediata delle ammissioni e delle esclusioni “
L’Amministrazione ha l’onere di comunicare immediatamente il differimento e la durata dello stesso, mediante raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo idoneo ad accertare la ricezione.
Lo Studio Legale Tristano assiste le imprese nella richiesta di accesso agli atti, nella valutazione degli esiti e, ricorrendone gli estremi, nell’eventuale contenzioso.