Il lotto di gara identifica una specifica parte dell’appalto o del servizio generale in cui il contratto d’appalto può essere suddiviso dalla Stazione Appaltante.
La norma che regolamenta la suddivisione in lotti di gara è l’articolo 51 del decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 (codice dei contratti pubblici).
Ai sensi di tale articolo, all’ente appaltante è riconosciuta autonomia in merito alla suddivisione in lotti e ai relativi criteri di aggiudicazione, così come sempre alla stazione appaltante è demandata la decisione di stabilire se ai partecipanti alla gara sia data la possibilità di concorrere per un singolo lotto di gara, ovvero per alcuni o per tutti (comma 2), e se, dopo aver partecipato, i concorrenti possano aggiudicarsi un numero di lotti limitati o meno.
Le scelte della Stazione Appaltante, compresa la decisione di non suddividere la gara in lotti, devono essere chiaramente specificate nel bando, nella lettera di invito o nella relazione unica sulla procedura di aggiudicazione.
Nella stessa legge di gara, gli enti appaltanti devono inoltre indicare le regole o i criteri oggettivi e non discriminatori che intendono applicare per determinare quali lotti saranno aggiudicati (art. 51, comma 3).
Una gara d’appalto può essere suddivisa in due tipi di lotto:
La suddivisione di un contratto d’appalto in lotti di gara presenta quindi numerosi vantaggi:
Il tutto sempre nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza e dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, stabiliti dal comma 1 dell’art. 30, del Codice Appalti, al fine di non limitare in alcun modo artificiosamente la concorrenza allo scopo di favorire o svantaggiare indebitamente taluni operatori economici o, nelle procedure di aggiudicazione delle concessioni, compresa la stima del valore, taluni lavori, forniture o servizi (art. 30, comma 2, del Codice Appalti).
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