Così come descritto nell’articolo precedente (“Il contratto di vending”), l’installazione di distributori automatici in spazi aziendali o di enti pubblici è ormai largamente diffusa. Per quanto riguarda le aree pubbliche, l’installazione, nonché la gestione, delle vending machine si realizza attraverso la figura della concessione di servizi, vale a dire l’affidamento al gestore degli spazi e della possibilità di installare i distributori automatici, a fronte di un corrispettivo costituito da corrispondersi all’Amministrazione.
L’aggiudicazione della concessione avviene all’esito di esperimento di specifica gara pubblica, informata ai principi generali in materia di contratti pubblici, secondo quanto stabilito dal d.lgs n. 50/2016, che disciplina le procedure di selezione: “alle procedure di aggiudicazione di contratti di concessione di lavori pubblici o di servizi si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nella parte I e nella parte II, del presente codice, relativamente ai principi generali, alle esclusioni, alle modalità e alle procedure di affidamento, alle modalità di pubblicazione e redazione dei bandi e degli avvisi, ai requisiti generali e speciali e ai motivi di esclusione, ai criteri di aggiudicazione, alle modalità di comunicazione ai candidati e agli offerenti, ai requisiti di qualificazione degli operatori economici, ai termini di ricezione delle domande di partecipazione alla concessione e delle offerte, alle modalità di esecuzione.”
Innanzitutto il bando, o l’atto di avvio della procedura, deve obbligatoriamente esplicitare il valore stimato della concessione, costituito dal fatturato totale del concessionario generato per tutta la durata del contratto, al netto dell’IVA, oltre ad ulteriori ed eventuali elementi economici che potranno incidere sul totale (ex art. 167 comma 4). Inoltre, ha carattere di obbligatorietà anche l’indicazione dei criteri e dei parametri per addivenire alla suddetta stima.
Altro punto che deve essere obbligatoriamente indicato nel bando è la presenza del “rischio operativo”, definito dall’articolo 3, comma 1, lettera zz), come “il rischio legato alla gestione dei lavori o dei servizi sul lato della domanda o sul lato dell’offerta o di entrambi, trasferito al concessionario. Si considera che il concessionario assuma il rischio operativo nel caso in cui, in condizioni operative normali, non sia garantito il recupero degli investimenti effettuati o dei costi sostenuti per la gestione dei lavori o dei servizi oggetto della concessione. La parte del rischio trasferita al concessionario deve comportare una reale esposizione alle fluttuazioni del mercato tale per cui ogni potenziale perdita stimata subita dal concessionario non sia puramente nominale o trascurabile”
Da ultimo, l’Amministrazione avrà l’onere di predisporre un piano economico-finanziario che garantisca un’imprescindibile garanzia per i concessionari circa la sostenibilità economica dei costi della concessione.
Lo Studio presta assistenza in favore di privati e Pubbliche Amministrazioni nella predisposizione, interpretazione ed attuazione dei bandi di gara in materia di vending.