L’istituto dell’avvalimento, già ampiamente approfondito nei precedenti articoli, consente all’operatore economico che difetti dei requisiti di partecipazione di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale richiesti nell’ambito di una gara pubblica, di avvalersi per relationem delle capacità possedute da altre imprese per partecipare ad una procedura di gara.
Come previsto dal Codice degli appalti pubblici, dev’essere fatto specifico riferimento alle risorse attraverso cui si concreti l’avvalimento, che a titolo meramente esemplificativo potranno consistere in:
– mezzi e/o attrezzature;
– personale, anche specializzato, e/o tecnici aziendali;
– prassi e altri elementi aziendali qualificanti;
– programma di formazione del personale;
– percorsi di tutoring con visite e ispezioni periodiche;
– ogni altro elemento idoneo ad avvalorare trasferimento di esperienza.
Sarà invece onere dell’impresa concorrente dimostrare che l’impresa ausiliaria non si impegna semplicemente a prestare il requisito soggettivo richiesto, quale mero valore astratto, ma abbia assunto, in concreto, l’obbligazione di mettere a disposizione dell’impresa ausiliata le proprie risorse e mezzi in tutte le parti che giustificano l’attribuzione del requisito.
Cionondimeno, come da consolidata giurisprudenza (cfr. Cons. Stato, sez. V, 22 gennaio 2015, n. 275, 23 ottobre 2014, n. 5244; 24 luglio 2014; 3949; sez. III, 18 aprile 2011, n. 2344; sez. V, 6 agosto 2012, n. 4510; sez. IV, 16 gennaio 2014, n. 135; 17 ottobre 2012, n. 5340; sez. VI, 13 giugno 2013, n. 3310; sez. III, 3 settembre 2013, n. 4386) l’impegno dell’impresa ausiliaria deve risultare chiaramente dal contratto, così come stabilito dall’ultimo periodo del comma 1 dell’articolo 89 D. lgs. 50/16: “il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti che delle risorse messe a disposizione dell’impresa ausiliaria”. Ciò in quanto sarà il contratto stesso il parametro rispetto al quale la stazione appaltante verificherà la serietà dell’impegno assunto dall’ausiliaria e controllerà l’effettivo impiego delle risorse oggetto di prestito nell’esecuzione dell’appalto.
Da un lato, quindi, sarà compito fondamentale delle parti elencare nel dettaglio i mezzi e le risorse prestate, dall’altra sarà invece compito del RUP:
- verificare che il titolare del contratto (l’impresa ausiliata) utilizzi effettivamente nel corso dell’esecuzione le risorse messe a disposizione dall’impresa ausiliaria e dichiarate nel contratto di avvalimento;
- denunciare l’eventuale inadempimento
- trasmettere all’ANAC le dichiarazioni di avvalimento
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