L’art.21-quinquies della legge n. 241 del 1990 disciplina la revoca dei provvedimenti amministrativi: si tratta di uno strumento a disposizione della Stazione Appaltante per tutelare se stessa e garantire l’interesse pubblico. Il procedimento di revoca dell’aggiudicazione è finalizzato quindi alla rimozione, a seguito di una nuova e diversa valutazione, con efficacia ex nunc e quindi non retroattiva, di un atto a efficacia durevole.
Sull’argomento si è espresso di recente il Consiglio di Stato (sentenza n. 4514/2020) che ha stabilito che: per sopravvenuti motivi di pubblico interesse oppure nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell’adozione del provvedimento, l’aggiudicazione anche se definitiva di una commessa pubblica, è assimilabile a un qualsiasi provvedimento amministrativo ad efficacia durevole, quindi può essere revocato da parte dell’organo che lo ha emanato.
Rientra infatti nel potere discrezionale dell’amministrazione disporre la revoca del bando di gara e degli atti successivi, laddove sussistano concreti motivi di interesse pubblico tali da rendere inopportuna, o anche solo da sconsigliare, la prosecuzione della gara (cfr. Consiglio di Stato sez. V, 09/11/2018, n. 6323; Consiglio di Stato sez. V, 04/12/2017, n. 5689; Consiglio di Stato sez. III, 07/07/2017, n. 3359; Cons. Stato, VI, 6 maggio 2013, n. 2418; in termini, Cons. Stato, IV, 12 gennaio 2016, n. 67).
La revoca dell’aggiudicazione avrà quindi l’effetto di annullare la validità di una proposta di aggiudicazione o di un’aggiudicazione efficace qualora sia evidente l’inopportunità o comunque l’inutilità della prosecuzione della gara stessa, oppure quando, anche in assenza di ragioni sopravvenute, la revoca sia la risultante di una rinnovata e differente valutazione dei medesimi presupposti (Tar Campania Napoli Sez. VIII 5 aprile 2012 n. 1646; Trentino Alto Adige, Trento, 30 luglio 2009 n. 228).
Tra le cause di revoca per interesse pubblico vi sono: motivazioni di carattere finanziario, ed in particolare sopravvenute difficoltà economiche, quali ragioni di revoca degli atti di una gara (cfr. ex multis, Cons. Stato, Sez. III, 29 luglio 2015, n. 3748; Cons. Stato, sez. III, 26 settembre 2013, n. 4809) e ciò vieppiù a dirsi rispetto a manifestazioni di ius poenitendi che non impattano su una situazione di affidamento qualificato, quale quello espresso dall’aggiudicazione definitiva, qui non in rilievo.
Il Consiglio di Stato ha ribadito nel tempo la legittimità della revoca dell’aggiudicazione definitiva per motivi di difficoltà economica, sostenendo che le sopravvenute difficoltà finanziarie possono giustificare dei provvedimenti di ritiro o revoca in autotutela delle procedure di gara fino a che il contratto non sia stato stipulato (Cons. di St., Sez. V, 29 dicembre 2014, n. 6406; Sez. IV, 14 gennaio 2013, n. 156; Sez. V, 2 maggio 2013, n. 2400 e, da ultimo, la nota Ad. Plen. 20 giugno 2014, n. 14).
Nel caso di legittima revoca dell’aggiudicazione i soggetti coinvolti possono presentare domanda di indennizzo dell’atto di aggiudicazione. Questo implica che l’operatore economico interessato ha diritto a un indennizzo da parte della Stazione Appaltante; mentre in caso di illegittimo provvedimento di revoca, l’operatore economico può presentare sia una richiesta di indennizzo che di risarcimento.
In caso di revoca ritenuta illegittima è possibile proporre ricorso al Tar compente nel termine di 30 giorni dalla comunicazione o dalla piena conoscenza dell’annullamento, evidenziando le motivazioni in diritto alla base della censura.
Lo Studio Legale Tristano assiste gli operatori economici durante la fase di gara, nella stipula, nell’esecuzione del contratto e nei contenziosi, garantendo costantemente il confronto con il cliente e la condivisione della scelte strategiche ed economiche.