La figura del Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) è stata introdotta dalla legge n. 109/94 (legge Merloni) con riferimento ai soli appalti di lavori pubblici, per poi essere estesa anche agli appalti di servizi e forniture, dapprima con il d.lgs. n. 163/2006 e poi con il d.lgs n. 50/16 (Codice dei contratti pubblici).
Il RUP, nel nuovo Codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 32/23), è disciplinato dall’art. 15.
La denominazione
Un primo elemento di discontinuità rispetto al passato è la mutata denominazione in “Responsabile Unico del Progetto” (e non del Procedimento), pur con lo stesso acronimo, a voler evidenziare che il nuovo RUP è responsabile dell’intero intervento, al fine di evitare sovrapposizioni e confusione con il Responsabile del Procedimento, di cui all’art. 5 della legge n. 241/1990.
I responsabili di Fase
Un secondo elemento di novità è rappresentato dalla possibilità, per il Responsabile del Progetto di affidarsi a “Responsabili di Procedimento” o di “Fase”, rispettivamente per la fase di “affidamento”, tenuta distinta dalla fase di “programmazione” e dalle fasi di “progettazione ed esecuzione”, espressamente accorpate.
Nel caso della nomina dei responsabili di fase, il RUP risponderà per l’attività di supervisione, coordinamento, indirizzo e controllo, mentre i primi saranno responsabili con riferimento alla fase di pertinenza di ciascuno, secondo gli specifici compiti assegnati.
Tale suddivisione se, da un lato, consentirà una maggiore specializzazione all’interno delle procedure di affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici, dall’altro riprodurrà la storica divisione fra competenze amministrative e tecniche, con aggravio per gli uffici interni, che dovranno provvedere alla loro riorganizzazione interna.
Un altro punto critico, potrebbe essere l’effettiva ripartizione delle responsabilità, in caso di patologia della procedura, data la sua maggiore complessità.
Le risorse finanziarie
Un ulteriore elemento di novità è poi rappresentato dalla possibilità, di cui all’art. 15, comma 6, che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti [possano] destinare risorse finanziarie, non superiori all’1 per cento dell’importo posto a base di gara per l’affidamento diretto da parte del Rup di incarichi di assistenza al medesimo.
La previsione di una dotazione economica stabile e predeterminata ha la finalità di consentire al RUP di espletare le proprie funzioni in maniera più efficiente, scegliendo autonomamente – e sotto la propria responsabilità - le risorse destinate al proprio ausilio.
Il RUP e le Commissioni giudicatrici (art. 51)
E’ inoltre degna di nota la possibilità per il RUP di far parte delle Commissioni giudicatrici e anche di presiederle.
L’art. 51 prevede che nel caso di aggiudicazione dei contratti…con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, alla commissione giudicatrice può partecipare il RUP, anche in qualità di presidente.
L’art. 93, al comma 3, conferma che la commissione è presieduta da un dipendente della stazione appaltante ed è composta da suoi funzionari, in possesso del necessario inquadramento giuridico e di adeguate competenze professionali. Della commissione giudicatrice può far parte il RUP.
Infine, il nuovo Codice, attraverso l’art. 225, comma 5, modifica l’art. 107, comma 3, lett. a), del d.lgs. n. 267/2000, aggiungendo il seguente periodo: la commissione giudicatrice nel caso di aggiudicazione dei contratti di importo inferiore alle soglie europee con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa può essere presieduta dal responsabile unico del procedimento.
Il Responsabile Unico di partenariato (art. 175)
L’art. 175, comma 5, del d.lgs. n. 36/2023 prevede che l’ente concedente, sentito l’operatore economico, nomini un responsabile unico del procedimento di partenariato tra soggetti dotati di idonee competenze tecniche. Il responsabile avrà il compito di coordinare e controllare, sia sotto il profilo tecnico, sia sotto il profilo contabile, l’esecuzione del contratto verificando costantemente il rispetto dei livelli di qualità e quantità delle prestazioni.
Tale previsione, secondo la relazione al Codice, si giustifica per la necessità di avere un controllo specifico quali-quantitativo su ogni singola fase di esecuzione del contratto di partenariato pubblico-privato.