L'affidamento diretto è una procedura che consente all’amministrazione pubblica di assegnare direttamente un appalto senza dover effettuare una gara.
La disciplina degli affidamenti diretti è oggi stabilita principalmente dal Codice dei contratti pubblici vigente (d. lgs n. 50/2016), che stabilisce le condizioni in cui è consentito l’affidamento diretto. Le situazioni in cui può essere utilizzato l’affidamento diretto sono elencate in maniera tassativa e riguardano, ad esempio, situazioni di urgenza o casi particolari in cui la concorrenza è assente o inadeguata.
Tale procedura, sebbene semplifichi il processo di acquisizione dei beni e servizi, è stata sempre regolamentata con cautela ed in modo trasparente dal legislatore, al fine di garantire il rispetto dei principi di legalità, imparzialità ed efficacia dell’azione amministrativa.
Il nuovo Codice dei contratti pubblici (d. lgs. n. 36/2023), innovando rispetto al passato, prevede, all’art. 50, l’affidamento diretto, senza alcun obbligo di motivazione, nei seguenti casi:
a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante.
L’intento del nuovo Codice è quello di semplificare le procedure entro un importo economico stabilito, al fine di velocizzare la stipula di contratti necessari al funzionamento corrente degli enti locali e delle amministrazioni periferiche.
Con riguardo a questa tipologia di affidamento, deve evidenziarsi l’obbligo del rispetto del “principio di rotazione” (art. 49 del d.lgs n. 36/2023), che stabilisce che “(…) è vietato l’affidamento o l’aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi”.