L'affidamento diretto, che non rientra fra le procedure di affidamento di un contratto pubblico, è una procedimento che consente all’amministrazione pubblica di assegnare direttamente un appalto o una concessione senza dover effettuare una gara.
Tale procedimento, sebbene semplifichi il processo di acquisizione di lavori, beni e servizi, è – ed è stato - disciplinato, anche in vigenza del Codice abrogato, con cautela e all’insegna della massima trasparenza, al fine di garantire il rispetto dei principi di legalità, imparzialità ed efficacia dell’azione amministrativa.
Il nuovo Codice dei contratti pubblici, il d. lgs. n. 36/2023, innovando rispetto al passato, prevede, all’art. 50, l’affidamento diretto, nei due casi di:
a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante.
L’intento del nuovo Codice è quello di semplificare le procedure entro un importo economico stabilito, al fine di velocizzare la stipula dei contratti necessari al funzionamento corrente degli enti locali e delle amministrazioni centrali e periferiche.
In questo contesto, la motivazione rappresenta l’elemento centrale del procedimento e, come tale, deve trovare riscontro e giustificazione negli atti amministrativi che lo riguardano.
Quanto alle “documentate esperienze pregresse”, occorre fare riferimento al contenuto dell’atto denominato “decisione di contrarre”, di cui all’art. 17, comma 1, del d.lgs. n. 36/2023, con il quale le stazioni appaltanti e gli enti concedenti individuano gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.
Il successivo comma 2 specifica inoltre che: “In caso di affidamento diretto, l’atto di cui al comma 1 individua l’oggetto, l’importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale”.
Con riguardo a questa tipologia di affidamento, deve evidenziarsi, in ultimo, l’obbligo del rispetto del “principio di rotazione”, di cui all’art. 49 del d.lgs n. 36/2023, che stabilisce che “(…) è vietato l’affidamento o l’aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi”.