Tema ricorrente (e spesso fonte di errore processuale) è la decorrenza del termine decadenziale di 30 giorni per impugnare l’aggiudicazione nel rito appalti. Con il d.lgs. 36/2023 la normativa è stata aggiornata: oltre alla comunicazione di aggiudicazione, incidono la disponibilità digitale degli atti e le nuove regole sull’accesso..
1) La regola-base: 30 giorni nel rito appalti
Il termine è 30 giorni e decorre, in via generale, secondo l’art. 120 c.p.a., dalle comunicazioni rilevanti della stazione appaltante (oggi disciplinate dall’art. 90 del Codice). È termine decadenziale e dunque di stretta osservanza.
2) Da quando decorrono i 30 giorni? Comunicazione, piena conoscenza e atti digitali
Se i vizi sono immediatamente percepibili dal provvedimento comunicato (es.: clausole “finali”, errore palese nella graduatoria, cause automatiche d’esclusione emergenti), il termine decorre dalla comunicazione di aggiudicazione.
Quando i vizi emergono solo dagli atti di gara (offerte, verbali, giustificativi), vale il principio – già chiarito dall’Adunanza Plenaria n. 12/2020 – della piena conoscenza: il termine decorre da quando il concorrente acquisisce (o è messo in grado di acquisire) integrale conoscenza dei documenti necessari a costruire i motivi. Il nuovo Codice non abroga questo principio; lo positivizza attraverso la disciplina di accesso e digitalizzazione.
Con il nuovo Codice:
Implicazione pratica: non è più necessario forzare “ricorsi al buio”; la digitalizzazione dovrebbe consentire (salvo omissioni della S.A.) una decorrenza certa ancorata alla disponibilità in piattaforma.
3) Accesso, oscuramenti e rito “super-speciale” (10 giorni)
Quando la S.A. oscura parti dell’offerta/atti, l’art. 36, co. 4 prevede un rito speciale per impugnare le decisioni in tema di oscuramento: 10 giorni dalla comunicazione digitale dell’aggiudicazione, con rito ex art. 116 c.p.a.. Questo canale corre in parallelo al ricorso principale e serve a sbloccare rapidamente la piena conoscenza.
4) La sospensione feriale: come incide tra luglio e settembre
Nel processo amministrativo (anche nel rito appalti) i termini processuali sono sospesi dal 1° al 31 agosto (art. 54 c.p.a. e L. 742/1969), con esclusione del procedimento cautelare. La sospensione opera sia per il ricorso principale sia per i motivi aggiunti e, in linea di principio, anche per il rito ex art. 36, co. 4 (salvo l’urgenza cautelare).
Promemoria di calcolo
5) “Inerzia” del concorrente e certezza del termine
Sotto la vigenza della normativa abrogata si discuteva in merito alla “diligenza” nel proporre l’accesso e di possibili elusioni del termine; l’Ad. Plen. 12/2020 aveva fissato argini contro i “ricorsi al buio”. Oggi, per effetto della messa a disposizione digitale (art. 88) e delle regole di accesso (artt. 35–36), la certezza del dies a quo si radica su eventi oggettivi:
Attenzione: la richiesta di accesso non sospende di per sé i termini del ricorso; ma se la S.A. ha già reso disponibili gli atti, attendere non sposta il dies a quo. Se, invece, gli atti non sono disponibili e la piena conoscenza arriva solo con l’ostensione, il termine parte da lì (fermi i 10 giorni per gli oscuramenti).
6) Esempio operativo (con sospensione feriale)
7) Terzo classificato: quando c’è interesse a ricorrere
Il terzo può ricorrere se: (i) impugna primo e secondo (puntando allo scorrimento) oppure (ii) deduce vizi trasversali che travolgono la procedura (interesse strumentale alla riedizione). Se attacca solo il primo lasciando intatto il secondo, il ricorso è inammissibile per carenza d’interesse. (Principio consolidato, utile da ricordare quando si pianifica l’atto).
Conclusioni
Nel sistema del D.Lgs. 36/2023 la decorrenza dei 30 giorni si ancora a due cardini oggettivi: comunicazione ex art. 90 e piena conoscenza resa possibile dalla disponibilità digitale/ostensione (artt. 88, 35–36). La sospensione feriale (1–31 agosto) si applica ai termini del rito appalti, con la sola eccezione del cautelare. Una gestione forense accorta passa per la prova della data di availability degli atti, la scelta tempestiva del rito per oscuramenti ove serva, e una scansione chiara dei motivi per prevenire contestazioni di tardività.
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