Il bando può essere impugnato da chi vi abbia interesse, qualora contenga clausole impeditive della partecipazione alla gara (c.d. escludenti).
La tipologia delle clausole escludenti è stata esemplificata dalla giurisprudenza, secondo una casistica da considerarsi di natura tassativa, ovvero:
L'onere di immediata impugnazione del bando entro 30 giorni dalla sua pubblicazione riguarda il solo caso di contestazione delle clausole escludenti, cioè di quelle riguardanti i requisiti di partecipazione, che siano di per sé ostative alla partecipazione dell’interessato, mentre le clausole che non rivestono portata escludente devono essere impugnate unitamente al provvedimento lesivo al termine della gara.
Come detto, sono da considerarsi clausole immediatamente escludenti, con conseguente onere di immediata impugnazione, solo quelle che, con assoluta e oggettiva certezza incidono direttamente sull’interesse delle imprese, in quanto precludono, per ragioni oggettive, un’utile partecipazione alla gara a un operatore economico.
Ai fini dell’impugnazione del bando di gara, qualsiasi interessato alla contestazione del bando potrà proporre ricorso, a patto di dimostrare che, in assenza delle clausole escludenti, sarebbe stato nelle condizioni di poter partecipare utilmente alla gara, senza dover dare prova che si sarebbe classificato primo in graduatoria.
Le clausole non immediatamente escludenti possono invece essere impugnate unicamente dall'operatore economico che abbia partecipato alla gara o comunque manifestato formalmente il proprio interesse alla procedura.
Il ricorso avverso il bando illegittimo deve essere proposto al Tar competente per territorio entro il termine di 30 giorni dalla sua pubblicazione, attraverso un avvocato competente in materia. Decorso tale termine non sarà più possibile contestare le clausole del bando.