
Quattro decisioni recenti affrontano aspetti concreti della partecipazione alle gare e della tutela davanti al giudice amministrativo: il recepimento dei criteri ambientali minimi, la composizione dei raggruppamenti nelle procedure negoziate, il deposito telematico del piano economico finanziario e gli effetti delle omissioni dichiarative.
CAM negli atti di gara e tempi del ricorso
Il Consiglio di Stato, sez. III, 28 settembre 2026, n. 7152, ha confermato, in una gara per servizi di pulizia e sanificazione, che, ai sensi dell’art. 57, comma 2, del D.Lgs. 36/2023, non è sufficiente un generico rinvio alla normativa sui criteri ambientali minimi (CAM): la stazione appaltante deve inserire nella documentazione progettuale e di gara almeno le specifiche tecniche e le clausole contrattuali previste dai CAM applicabili.
La sentenza precisa anche quando occorre agire in giudizio. La carenza dei CAM impone di impugnare subito il bando solo se impedisce concretamente di formulare l’offerta; negli altri casi la contestazione può accompagnare il ricorso contro l’aggiudicazione. Nelle gare interessate dai CAM è quindi utile confrontare il capitolato con i criteri applicabili e valutare se l’eventuale lacuna ostacoli la preparazione dell’offerta. Il discrimine resta legato al caso concreto.
RTI nelle procedure negoziate
Il Consiglio di Stato, 28 settembre 2026, n. 7161, ha ritenuto ammissibile, nella procedura esaminata, l’offerta presentata dall’impresa qualificata e invitata come mandataria di un RTI con una mandante non iscritta al sistema di qualificazione usato per selezionare gli invitati.
Conta il tenore della legge di gara; un chiarimento ufficiale pubblicato prima dell’offerta rileva inoltre per l’affidamento del concorrente, pur senza poter modificare regole univoche. Prima di escludere o contestare un RTI occorre perciò verificare separatamente i requisiti di invito, quelli di esecuzione, le clausole espresse e le FAQ pubblicate.
PEF omesso dalla piattaforma
Il TAR Puglia, Bari, 29 settembre 2026, n. 1058, ha giudicato legittima l’esclusione quando il piano economico finanziario, parte essenziale dell’offerta economica, non era stato caricato entro il termine per un errore dell’operatore. Il successivo invio via PEC non consentiva il soccorso istruttorio: avrebbe integrato tardivamente l’offerta fuori dalle modalità riservate della gara.
Nelle procedure che richiedono un PEF, incluse quelle concessorie, è dunque necessario controllare prima della scadenza il caricamento del documento, la sua collocazione nella busta corretta e la ricevuta della piattaforma
Illecito professionale e dichiarazioni
Il Consiglio di Stato, sez. V, 2 ottobre 2026, n. 7292, ribadisce che l’omessa dichiarazione di un fatto potenzialmente rilevante non è, da sola, una causa autonoma di esclusione ai sensi degli artt. 96 e 98 del Codice. La decisione richiama inoltre il limite temporale triennale per i fatti posti a fondamento delle cause di esclusione considerate e precisa che l’accertamento di offerte riconducibili a un unico centro decisionale rileva per la gara cui si riferisce.
Sono indicazioni utili nella verifica dei requisiti e nella difesa contro esclusioni fondate su omissioni dichiarative, da applicare alla specifica fattispecie
Il quadro normativo della settimana
Nelle Gazzette Ufficiali verificate, dalla n. 226 del 29 settembre alla n. 230 del 3 ottobre 2026, non emerge una modifica generale del D.Lgs. 36/2023 da trasferire subito nelle gare. Il decreto MEF 7 settembre 2026, pubblicato il 3 ottobre, riguarda il riparto del Fondo 2026 destinato alle attività dei soggetti aggregatori: non modifica le soglie o le regole di partecipazione. Non emergono ulteriori atti ANAC o MIT da segnalare come novità operative di questa settimana.
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