Per contratti misti si intendono quei particolari tipi di contratto che possono avere come oggetto due o più tipi di prestazioni diverse ma strettamente connesse fra loro; in questi casi la procedura e l’aggiudicazione seguono le disposizioni applicate al tipo di appalto in funzione dell’oggetto principale.
L’operatore economico che concorre alla procedura di affidamento di un contratto misto deve possedere i requisiti di qualificazione e capacità prescritti per ciascuna prestazione prevista, il che comporta che per partecipare alla gara il concorrente debba essere in grado di svolgere in proprio almeno la quota subappaltabile di ciascuna delle prestazioni medesime. In altri termini, a fronte di un contratto misto, il limite imposto dall’art. 105, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016, secondo cui l’eventuale subappalto non può eccedere la quota del 30%, deve essere riferito (anche) al complessivo importo di ciascuna prestazione di lavori, servizi o forniture che concorrono a comporre l’oggetto del contratto. Di conseguenza ricorre l’obbligo, per i soggetti non in possesso di tutti i requisiti, di avvalersi dei medesimi requisiti posseduti da altro soggetto, nel rispetto dei principi propri di questo istituto.
Il problema della qualificazione degli operatori economici che concorrono ad un appalto misto è stato affrontato dall’l’Autorità Nazionale Anticorruzione, ANAC, con la delibera n. 756 del 5 settembre 2018. Tale delibera è stata adottata in risposta all’istanza di parere di precontenzioso presentata da ANCE Napoli ai sensi dell’art. 211, comma 1 del Codice dei contratti (d.lgs. 50/2016), per una fattispecie inerente all’affidamento di un contratto di manutenzione di immobili avente ad oggetto sia servizi che lavori (nella specie, opere straordinarie di manutenzione) qualificato come appalto di servizi, senza richiesta di attestazione Soa.
Ed invero, l’Autorità, in premessa, ha ricordato come la tipologia dei requisiti da richiedere ai fini della partecipazione va valutata con riferimento alle attività oggetto del contratto. In caso di contratto misto, nel quale coesistono due o più tipi di prestazioni, l’operatore economico deve possedere i requisiti di qualificazione e capacità prescritti dal d. lgs n. 50/2016 per ciascuna prestazione di lavori, servizi, forniture prevista dal contratto, come previsto dall’articolo 28, comma 1, del codice dei contratti pubblici. Conseguentemente, per i soggetti non in possesso di tutti i requisiti, ricorre l’obbligo di costituire ATI con soggetto debitamente qualificato o di avvalersi dei medesimi requisiti posseduti da altro soggetto, nel rispetto dei principi propri di questo istituto.
La carenza della qualificazione per i lavori non può essere mai ovviata, neppure mediante il subappalto integrale delle opere.
Lo Studio Legale Tristano presta assistenza e consulenza nella fase di predisposizione dell’offerta, nella fase di partecipazione alla gara, nell’esecuzione del contratto e nei relativi contenziosi.