Nel nuovo Codice dei Contratti Pubblici, il d.lgs. n. 36/2023, all’art. 41, comma 14, è previsto che i costi della manodopera e della sicurezza siano scorporati dall’importo assoggettato a ribasso, restando ferma la possibilità per l’operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell’importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale.
Un aspetto cruciale è la corretta determinazione del costo della manodopera già nella fase di progettazione. È essenziale indicare l’incidenza della manodopera per ogni singola categoria di lavoro e per ogni singolo corpo d’opera. Questo dettaglio è importante per una corretta contabilizzazione dell’incidenza della manodopera durante la stesura della contabilità a corpo, basata su percentuali di avanzamento.
Nel caso di contratti di subappalto, l’articolo 119, comma 12 del Codice, stabilisce che l’affidatario corrisponda i costi della sicurezza e della manodopera alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso. La Stazione appaltante verifica l’effettiva applicazione di questa disposizione.
La posizione dell’ANAC
La Delibera ANAC n. 528 del 15 novembre 2023 affronta la questione dei costi della manodopera nel contesto del nuovo Codice dei Contratti Pubblici (art. 41, comma 14 del d.lgs. n. 36/2023), offrendo chiarimenti importanti su come questi costi debbano essere gestiti nelle gare d’appalto.
L’interpretazione data dall'ANAC, in linea con le considerazioni del Consiglio di Stato (Cons. Stato, Sez. V, 9 giugno 2023, n. 5665) e del MIT (parere del 19 luglio 2023, n. 2154), suggerisce che, nonostante la formulazione dell’articolo 41, i costi della manodopera, pur essendo quantificati e indicati separatamente negli atti di gara, rientrano nell’importo complessivo a base di gara. Quindi, il ribasso offerto dai concorrenti può applicarsi anche su questi costi, a condizione che le imprese possano giustificare il ribasso come risultato di una gestione aziendale efficiente.
È importante sottolineare che, nonostante la possibilità di ribasso, i trattamenti salariali minimi stabiliti dalla normativa vigente devono sempre essere rispettati. Le imprese non possono giustificare ribassi che violino questi standard minimi.
L’ANAC fornisce dunque una chiave di lettura che cerca di bilanciare la tutela dei lavoratori, mediante lo scorporo dei costi della manodopera, con il principio di libertà di iniziativa economica delle imprese, sancito dall’articolo 41 della Costituzione Italiana. Questa interpretazione mira a evitare che le gare si concentrino esclusivamente su elementi come le “spese generali”, favorendo un approccio più “olistico” e ragionevole nell’analisi delle offerte.
È auspicabile un intervento legislativo che indichi una sola possibilità alle Stazioni Appaltanti, nell’ottica dell’uniformità normativa, onde evitare possibili contenziosi che ostacolerebbero il regolare andamento degli appalti pubblici.
Lo Studio Legale Tristano assiste i propri clienti nelle procedure di affidamento e nell’esecuzione dei contratti pubblici, sia in sede giudiziale, sia stragiudiziale, su tutto il territorio nazionale.