L’istituto dell’avvalimento consente all’operatore economico, che non possieda i requisiti di partecipazione di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale richiesti nell’ambito di una gara pubblica, di avvalersi delle capacità possedute da un altro soggetto per colmare le proprie carenze.
Il Codice degli Appalti Pubblici del 2016 vietava l’avvalimento per alcune categorie SOA (OG11 – OS2-A – OS2-B – OS4 – OS11 – OS12-A – OS12-B – OS13 – OS14 – OS18-A – OS18-B – OS21 – OS25 – OS30 – OS32).
L’articolo 104, comma 11, del Decreto Legislativo 36/2023 stabilisce un principio importante in relazione ai compiti essenziali in appalti di lavori, servizi e operazioni di posa in opera o installazione in appalti di fornitura. Secondo il nuovo Codice, le stazioni appaltanti hanno la possibilità di richiedere nei documenti di gara che determinati compiti essenziali, in particolare quelli che comportano lavori o componenti tecnologicamente avanzati o di notevole complessità tecnica, siano svolti direttamente dall’offerente o, in caso di offerte presentate da raggruppamenti di operatori economici, da un membro del raggruppamento.
Tale norma consente dunque alle stazioni appaltanti di imporre requisiti specifici per l’esecuzione di compiti essenziali, ma non vieta l’avvalimento per altri aspetti dell’appalto che non sono classificati come essenziali. Questo approccio bilanciato consente alle imprese di dimostrare le loro competenze specifiche per l’esecuzione di compiti critici, pur permettendo la collaborazione con altre imprese per altre parti del progetto.
Il MIT, con parere del 26 giugno 2023, ha confermato quanto sopra esposto, escludendo, quindi qualsiasi divieto di avvalimento, anche con riferimento a lavori o servizi inerenti componenti di notevole contenuto tecnologico ovvero di rilevante complessità tecnica.
il MIT ha evidenziato che l’art. 104, co. 11, D.lgs. 36/2023 dispone che “nel caso di appalti di lavori, di appalti di servizi e operazioni di posa in opera o installazione nel quadro di un appalto di fornitura, le stazioni appaltanti possono prevedere nei documenti di gara che taluni compiti essenziali, ivi comprese le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali, siano direttamente svolti dall'offerente o, nel caso di un'offerta presentata da un raggruppamento di operatori economici, da un partecipante al raggruppamento”.
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