Il decreto legislativo 209/2024, noto come correttivo appalti, ha modificato in più punti il d.lgs. 36/2023 (nuovo Codice appalti), introducendo aggiornamenti che, pur senza stravolgerne l’impianto, hanno effetti pratici rilevanti per tutti gli operatori economici attivi nel settore delle concessioni pubbliche. Tra questi, le imprese della distribuzione automatica sono particolarmente interessate, perché spesso coinvolte in gare per la fornitura e gestione di distributori automatici in scuole, ospedali, università, enti pubblici e strutture sanitarie.
Il principio di rotazione
Uno dei punti centrali toccati dal correttivo riguarda il principio di rotazione, regolato dall’articolo 49 del Codice. Questo principio, introdotto per tutelare la concorrenza e garantire l’apertura del mercato, impone alle stazioni appaltanti di non affidare ripetutamente incarichi al medesimo operatore economico uscente, evitando così forme di consolidamento ingiustificato del rapporto e favorendo il ricambio tra i fornitori. Prima della modifica, il principio prevedeva comunque la possibilità di deroghe motivate, ma non chiariva con sufficiente dettaglio quali condizioni fossero necessarie per consentire la deroga, lasciando spazio a interpretazioni talvolta eccessivamente discrezionali.
Con il correttivo, l’articolo 49, comma 4, è stato riformulato per chiarire che la deroga può avvenire solo in caso di compresenza di tre condizioni. La stazione appaltante deve:
Non è più sufficiente, ad esempio, richiamare soltanto la buona esecuzione del precedente rapporto contrattuale per giustificare un nuovo affidamento diretto allo stesso soggetto; la stazione appaltante deve ora accertare e motivare puntualmente la sussistenza simultanea di tutte le condizioni richieste. Per le imprese del vending questo comporta, da un lato, l’obbligo di mantenere elevati standard di qualità e documentazione nei contratti eseguiti, e dall’altro apre maggiori spazi di controllo e di eventuale contestazione nei confronti di affidamenti reiterati non adeguatamente motivati.
Le consultazioni di mercato
Un altro punto su cui il correttivo ha inciso è quello delle consultazioni di mercato nelle procedure negoziate senza bando, disciplinato all’articolo 50. Prima della modifica, la stazione appaltante poteva effettuare indagini informali o consultazioni esplorative senza particolari obblighi di pubblicità. Con l’introduzione del nuovo comma 2-bis, invece, viene imposto alle amministrazioni l’obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale l’avviso di avvio delle consultazioni. L’obiettivo è chiaramente quello di rafforzare la trasparenza e garantire l’apertura del mercato anche a operatori economici che non appartengono a circuiti ristretti di fornitori già conosciuti. Per il settore del vending, questo significa che le imprese devono adottare un approccio più proattivo: non basta più limitarsi a monitorare i bandi pubblicati sui portali ufficiali, ma occorre anche tenere sotto controllo i siti delle amministrazioni per individuare tempestivamente gli avvisi di consultazione e candidarsi per tempo.
I requisiti di capacità economica, finanziaria e tecnico-professionale
Particolarmente rilevanti sono anche le modifiche apportate all’articolo 100 del Codice, che regola i requisiti di capacità economica, finanziaria e tecnico-professionale. Prima del correttivo, l’articolo fissava in termini generali all’art. 100, comma 2, il principio di proporzionalità e attinenza tra i requisiti richiesti e l’oggetto dell’appalto, ma non conteneva limiti quantitativi precisi né indicazioni puntuali sugli archi temporali di riferimento. La conseguenza pratica era che le stazioni appaltanti godevano di un ampio margine discrezionale nel definire i requisiti di partecipazione, il che poteva tradursi in barriere all’ingresso, soprattutto per le piccole e medie imprese.
Il correttivo ha inserito nel nuovo comma 11 dell’articolo 100 una disciplina transitoria chiara e vincolante, stabilendo che, per gli appalti di servizi e forniture, il fatturato globale massimo che può essere richiesto non può superare il doppio del valore stimato dell’appalto. Inoltre, ai fini della capacità economica e finanziaria, non si considera più solo il triennio precedente, ma i migliori tre anni negli ultimi cinque, e ai fini della capacità tecnica e professionale possono essere valorizzati contratti analoghi eseguiti anche negli ultimi dieci anni.
Si tratta di precisazioni di grande rilievo operativo: le stazioni appaltanti devono calibrare i requisiti richiesti in modo più proporzionato e meno penalizzante, mentre le imprese, comprese quelle del settore del vending, possono valorizzare esperienze pregresse più lontane nel tempo e ridurre il rischio di esclusione per mancanza di fatturato recente. Per gli operatori della distribuzione automatica, questo comporta la necessità di aggiornare i fascicoli tecnici e recuperare referenze storiche e documentazione di contratti eseguiti anche in anni precedenti, oggi utili e valorizzabili, purché coerenti con le prestazioni oggetto della gara.
Va precisato che il correttivo non ha apportato modifiche dirette agli articoli 101 e 102 del Codice, che disciplinano i controlli sulle offerte anormalmente basse e i poteri di verifica della stazione appaltante. Tuttavia, alla luce delle modifiche introdotte agli articoli precedenti, l’attenzione ai controlli viene indirettamente rafforzata, poiché la trasparenza e la tracciabilità delle motivazioni (soprattutto nei casi di deroghe al principio di rotazione e nella verifica dei requisiti speciali) saranno oggetto di maggiore vigilanza. Per le imprese vending, questo implica l’esigenza di mantenere la massima precisione e coerenza nelle dichiarazioni rese e nei documenti presentati, riducendo i rischi di esclusione, risoluzione contrattuale o segnalazioni all’ANAC.
In conclusione, il correttivo appalti 2024 ha introdotto modifiche puntuali al quadro normativo, intervenendo su specifici articoli per chiarire, precisare e rafforzare alcuni obblighi e condizioni applicative, senza modificare l’impianto strutturale del Codice.
Per il settore del vending, queste modifiche rappresentano una sfida ma anche un’opportunità: è necessario adattare i processi interni, aggiornare le pratiche documentali e vigilare attentamente sulle dinamiche concorrenziali, per evitare di essere esclusi o penalizzati e, al contrario, cogliere nuove occasioni in un mercato pubblico più regolato e aperto.
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