Nel mondo degli appalti pubblici, ogni parola scritta in sede di gara ha un peso specifico, spesso decisivo. È sufficiente una dichiarazione incompleta, un’omissione involontaria o una frase formulata con troppa leggerezza per trasformare un’opportunità in una esclusione, una gara in un procedimento sanzionatorio. Con l’entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 36/2023) e dei Regolamenti ANAC n. 271 e 272 del 2023, la questione delle false dichiarazioni è diventata ancora più centrale, e forse anche più insidiosa.
Il nuovo assetto normativo nasce con l’intento dichiarato di semplificare e razionalizzare, ma — come spesso accade — ha anche introdotto margini di incertezza che richiedono oggi maggiore attenzione da parte degli operatori economici e delle stazioni appaltanti. L’art. 98 del Codice riformula in modo più articolato le condizioni che legittimano l’esclusione per dichiarazioni non veritiere, distinguendo tra dichiarazioni che incidono sulla moralità professionale, dichiarazioni sui requisiti e altre ipotesi in cui l’elemento soggettivo — ossia l’intenzionalità — assume rilievo determinante.
Ma ciò che fa davvero la differenza nell’applicazione concreta di queste norme è il nuovo ruolo dei Regolamenti ANAC, che disciplinano i procedimenti per l’irrogazione delle sanzioni pecuniarie (Reg. 271) e per le annotazioni nel casellario informatico (Reg. 272). Si tratta di strumenti che, se da un lato garantiscono maggiore trasparenza e tracciabilità, dall’altro possono trasformarsi in un rischio reputazionale e operativo molto serio per chi partecipa con regolarità a gare pubbliche.
In pratica, la stazione appaltante — anche senza procedere a un’esclusione — può comunque segnalare il caso all’ANAC per l’avvio di un procedimento sanzionatorio o di annotazione. Ed è qui che entra in gioco la questione più delicata: quando una dichiarazione può dirsi effettivamente falsa? E soprattutto: è sufficiente l’errore o l’imprecisione per attivare questi procedimenti?
La risposta, a rigor di logica e di diritto, è negativa. La giurisprudenza, anche recente, ha chiarito che non si può parlare di “falsa dichiarazione” in presenza di ambiguità normative, di inadempimenti meramente formali, o quando la dichiarazione contestata non era oggettivamente rilevante ai fini della partecipazione o dell’affidabilità dell’operatore. Serve un quid pluris: la consapevolezza della falsità, oppure l’intenzione di ingannare la stazione appaltante. Senza questo elemento soggettivo, il sistema non può — e non dovrebbe — attivare meccanismi sanzionatori.
Tuttavia, nella pratica quotidiana accade il contrario. Le amministrazioni, temendo responsabilità o contestazioni, adottano spesso un approccio “difensivo”: segnalano tutto, anche ciò che è palesemente irrilevante. In alcuni casi, bastano discrepanze su fornitori indicati, inesattezze in una certificazione CAM, omissioni non essenziali o richiami normativi ambigui per trovarsi coinvolti in una segnalazione all’ANAC, con tutte le conseguenze che ne derivano.
Ecco perché la fase dichiarativa oggi richiede una cura ancora maggiore. Non è solo questione di compilare correttamente il DGUE o di allegare la documentazione richiesta: è un lavoro di analisi, coerenza, verifica preventiva. È, in altre parole, una responsabilità che non può più essere trattata come un adempimento formale.
Nel caso in cui, però, una contestazione arrivi, è fondamentale intervenire tempestivamente: un’istanza di chiarimento, una memoria difensiva, un ricorso giurisdizionale o un’opposizione in fase di annotazione possono cambiare radicalmente l’esito della vicenda.
Lo Studio Legale Tristano affianca da anni imprese e operatori economici nella gestione di questi casi: dalla valutazione preventiva delle dichiarazioni di gara, alla difesa nei procedimenti ANAC, fino all’impugnazione dei provvedimenti di esclusione o sanzione davanti ai Tribunali Amministrativi Regionali e al Consiglio di Stato. In un sistema che delega sempre più all’autodichiarazione, difendere la correttezza e la buona fede delle imprese diventa un’attività strategica, oltre che giuridica.
Per approfondire le implicazioni delle nuove norme o richiedere assistenza in caso di contestazioni su dichiarazioni rese in gara, contatta lo Studio Legale Tristano, attivo su tutto il territorio nazionale nel settore degli appalti pubblici, concessioni e contratti con la Pubblica Amministrazione.