Sei stato escluso da una gara pubblica? Ecco quando puoi reagire (e vincere)
In Italia ogni anno migliaia di imprese vengono escluse da gare pubbliche per motivazioni apparentemente formali: un documento mancante, una firma saltata, un requisito non dimostrato correttamente. Ma non tutte le esclusioni sono legittime.
In molti casi, infatti, è possibile impugnare l’esclusione e ottenere il reintegro in gara, soprattutto se la stazione appaltante:
Vediamo in quali casi è possibile fare ricorso e come muoversi in tempi rapidi.
Quando l’esclusione è illegittima: cinque casi tipici
Errore meramente formale sanabile tramite soccorso istruttorio
Hai dimenticato un documento? Hai allegato una dichiarazione incompleta? La stazione appaltante deve attivare il soccorso istruttorio (art. 101, D.Lgs. 36/2023) per consentirti di integrare o correggere, se l’errore non incide sul contenuto dell’offerta tecnica o economica.
Esempio: manca il DGUE firmato? Sanabile. Manca la polizza provvisoria? Sanabile. Manca l'offerta economica? No, non sanabile.
Motivazione generica o contraddittoria dell’esclusione
Ogni esclusione deve essere motivata in modo puntuale. Se l’atto è vago, copia-incolla o non spiega le ragioni concrete, è impugnabile per difetto di motivazione.
Applicazione rigida di requisiti non previsti dalla legge
La stazione appaltante non può escludere un operatore per difformità non previste dal bando o per formalismi eccessivi. Se il requisito è stato soddisfatto nella sostanza, ma non secondo il formato richiesto, l’esclusione può essere annullata.
Esclusione per incertezza interpretativa
Se il bando è ambiguo, e la tua interpretazione è plausibile, l’esclusione può risultare illegittima. La giurisprudenza tutela l’operatore quando l’errore è dipeso da un’incertezza del disciplinare.
Mancata valutazione dell’equivalenza tecnica (in caso di prodotti, certificazioni, CAM)
Nel caso di appalti di forniture o servizi, la stazione appaltante deve valutare l’equivalenza tecnica, non può escludere a priori fornitori che propongono soluzioni diverse ma idonee (es. prodotti equivalenti ai CAM).
Tempi per reagire: attenzione al termine dei 30 giorni
La legge prevede un termine di 30 giorni dalla comunicazione dell’esclusione per proporre ricorso al TAR. In alcuni casi, è possibile anche:
Cosa fare subito: tre step operativi
Come possiamo aiutarti
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