Scenario del caso: La società ALFA s.r.l. ha partecipato a una procedura pubblica per l’affidamento di lavori. La sua compagine societaria era interamente detenuta da due società di capitali, BETA s.r.l. e GAMMA s.r.l. Al momento della compilazione del Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), ALFA s.r.l. ha indicato esclusivamente il proprio legale rappresentante, senza dichiarare i soggetti titolari di cariche rilevanti nelle società partecipanti.
Quesito legale: È corretto che ALFA s.r.l. abbia omesso nel DGUE i rappresentanti legali e gli amministratori delle società socie, BETA e GAMMA s.r.l.? E la stazione appaltante deve estendere le proprie verifiche ai rappresentanti delle società partecipanti?
Normativa applicabile: Il caso è stato valutato alla luce dell’articolo 94 del d.lgs. n. 36/2023 (nuovo Codice dei contratti pubblici), che definisce i motivi di esclusione automatica e individua chiaramente quali soggetti interni all’operatore economico debbano essere oggetto di verifica (amministratori con poteri rappresentativi, soci accomandatari, institori, procuratori generali, membri degli organi con potere direzionale o di vigilanza).
Approfondimento giurisprudenziale e conclusioni: La giurisprudenza amministrativa ha costantemente affermato che l’obbligo dichiarativo e i controlli della stazione appaltante devono essere limitati ai soggetti che hanno potere decisionale e gestionale diretto nell'operatore economico partecipante alla gara. Pertanto, la semplice partecipazione societaria da parte di altre persone giuridiche (anche se totalitaria) non comporta automaticamente l’estensione dei controlli e delle dichiarazioni ai rappresentanti legali o amministratori di tali soci, salvo che questi non esercitino effettivamente poteri gestori o di controllo nella società partecipante.
Nel caso di ALFA s.r.l., poiché BETA e GAMMA s.r.l. non detenevano ruoli gestionali diretti, è stato ritenuto corretto limitare la compilazione del DGUE al solo rappresentante legale di ALFA. La stazione appaltante, dunque, correttamente non ha esteso le proprie verifiche istruttorie alle società socie.
Outcome: La posizione sostenuta dallo Studio è stata accolta, ribadendo il principio della razionalizzazione dei controlli amministrativi, in conformità con il principio di proporzionalità e con l’esigenza di celerità delle procedure.
Risultato per il cliente: La società ALFA s.r.l. ha visto confermata la regolarità della propria dichiarazione, evitando inutili e sproporzionati approfondimenti istruttori da parte della stazione appaltante.
Lo Studio Legale Tristano assiste amministrazioni e operatori economici in tutte le fasi delle procedure di gara, dalla predisposizione della documentazione e partecipazione alla procedura, alla gestione della fase esecutiva del contratto e della relativa contrattualistica, fino alla tutela in sede contenziosa, su tutto il territorio nazionale.