Ufficialmente la stagione estiva inizia il 21 giugno, anche se già diversi stabilimenti balneari hanno inaugurato la stagione.
Sicuramente è già iniziato da tempo il lavoro della giurisprudenza teso a colmare le lacune legislative, nel tentativo di fornire indicazioni sul rinnovo delle concessioni balneari per finalità turistico ricreative in accordo con disciplina comunitaria.
Il Consiglio di Stato, sez. VII, con due pronunce “gemelle” del 20 maggio 2024 (nn. 4479/4481) pone una pietra tombale sulla proroga delle concessioni in assenza di gara.
Infatti, secondo i giudici di Palazzo Spada, le concessioni non potranno più essere prorogate in assenza di una selezione ad evidenza pubblica trasparente, imparziale e non discriminatoria, che preveda un’adeguata pubblicità dell’avvio della procedura e del suo svolgimento e completamento.
Sempre secondo le ultime pronunce del C.d.S., la direttiva 2006/123/CE è self-executing ed è immediatamente applicabile, secondo quanto è stato chiarito dalla Corte di Giustizia UE nella sentenza ProntoImpresa del 2016, sia, da ultimo, dalla sentenza della Corte di Giustizia UE AGCM c/ Comune di Ginosa, del 20 aprile 2023 (causa C-348/22), sia dalle precedenti pronunce dei Giudici nazionali, dapprima con le sentenze n. 17/18 del 2021 dell’Adunanza plenaria e, più recentemente, con la sentenza del Consiglio di Stato del marzo 2024.
Pertanto, tutte le proroghe “automatiche” senza gara delle concessioni demaniali per finalità turistico-ricreativa devono, allo stato, considerarsi illegittime per contrasto con l’art. 12 della Dir. 2006/123/Ce e con l’art. 49 T.F.U.E. e dovranno, quindi, essere disapplicate dalla pubblica amministrazione ad ogni livello, compreso quello comunale, poiché introducono una sistematica violazione del diritto dell’Unione.
Sempre secondo quanto espresso dai Giudici del Consiglio di Stato, anche le norme legislative nazionali emergenziali che hanno disposto o dovessero disporre la proroga automatica delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico ricreative devono considerarsi in contrasto con la normativa comunitaria (art. 49 T.F.U.E.) e con l’art. 12 della Dir. 2006/123/CE.
La proroga concessa ripetutamente allo stesso soggetto non si pone soltanto in contrasto con le normative comunitarie ma anche con la disciplina nazionale; nel nostro ordinamento non esiste, infatti, il c.d. “diritto di insistenza”, quale preferenza dell’attuale concessionario rispetto ad altri aspiranti beneficiari. Le concessioni sono infatti provvedimenti che, per loro natura, sono stabiliti per un tempo limitato e non possono essere in alcun modo automaticamente rinnovabili (C.d.S. sentenza n. 3377 del 2017).
Con la sentenza del 20/05/2024 n. 4481 il Consiglio di Stato, ribadendo quanto già stabilito in tema di disapplicazione della Legge nazionale in luogo della normativa UE, ha riaffermato i seguenti principi vincolanti:
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