Introduzione
Nel contesto dei contratti pubblici, l’annotazione nel Casellario informatico dell’ANAC rappresenta uno strumento di tracciabilità e vigilanza sugli operatori economici, volto a tutelare l’interesse pubblico all’affidamento di contratti a soggetti affidabili, corretti e qualificati.
L’annotazione, tuttavia, può produrre effetti pregiudizievoli significativi per le imprese, soprattutto sul piano reputazionale e in relazione alla valutazione discrezionale dell’affidabilità da parte delle stazioni appaltanti.
La disciplina di riferimento è oggi contenuta nel d.lgs. n. 36/2023, in particolare all’art. 222, e nel Regolamento ANAC n. 272/2023, che ha sostituito la previgente delibera n. 111/2021, definendo in modo dettagliato le ipotesi, le modalità, i tempi e le garanzie procedurali relative alle annotazioni.
Cos’è l’annotazione nel Casellario ANAC
Il Casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture è uno strumento di natura pubblicistica, gestito dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), finalizzato a registrare informazioni rilevanti ai fini dell'affidabilità professionale e della correttezza degli operatori economici.
Ai sensi dell’art. 222 del Codice dei contratti pubblici, nel Casellario confluiscono:
Le annotazioni possono derivare da comunicazioni obbligatorie delle stazioni appaltanti (art. 6, Reg. ANAC n. 272/2023) o da accertamenti autonomi dell’Autorità, e sono pubblicate nel portale del Casellario, accessibile a tutte le amministrazioni aggiudicatrici.
Quali effetti produce l’annotazione
L’annotazione non determina automaticamente l’esclusione da una gara pubblica, ma assume un rilievo significativo nell’ambito della valutazione discrezionale dell’affidabilità dell’operatore economico, ex art. 94 del Codice.
Ciò vale in particolare per le ipotesi di:
L’annotazione costituisce quindi un fattore abilitante alla valutazione negativa, ma non è sufficiente, da sola, a fondare un’esclusione automatica. L’amministrazione, infatti, è sempre tenuta a:
Le stazioni appaltanti devono motivare in modo puntuale ogni decisione fondata su annotazioni pregresse, evitando automatismi e generalizzazioni.
Le false dichiarazioni: effetti e limiti
Un caso particolarmente delicato è rappresentato dall’annotazione relativa a false dichiarazioni rese in sede di gara. Si tratta di un’ipotesi espressamente prevista dall’art. 222, comma 1, lett. b) del Codice, e disciplinata anche dall’art. 8, comma 2, lett. f), del Reg. ANAC n. 272/2023.
Anche in questo caso, però, non opera alcuna esclusione automatica: sarà la stazione appaltante a dover valutare se, alla luce della falsa dichiarazione accertata (in modo definitivo), sussista una perdita di affidabilità idonea a giustificare l’esclusione ai sensi dell’art. 94.
La giurisprudenza più recente ha confermato che il mero richiamo all’annotazione ANAC non è sufficiente a fondare l’esclusione, in assenza di un’autonoma valutazione da parte dell’amministrazione aggiudicatrice.
Come difendersi: contraddittorio, impugnazione e cancellazione
La disciplina del Regolamento ANAC n. 272/2023 garantisce all’operatore economico una serie di strumenti difensivi, articolati in tre momenti fondamentali:
a) Difesa preventiva nel procedimento di annotazione
Prima dell’annotazione, l’ANAC è tenuta ad avviare un procedimento formale, notificando all’interessato l’avvio del procedimento, con indicazione dei fatti contestati e del termine per presentare memorie difensive, documentazione e richiesta di audizione (art. 9).
La tempestiva presentazione di osservazioni può impedire l’annotazione o influenzarne il contenuto.
b) Impugnazione davanti al TAR
Il provvedimento finale di annotazione è impugnabile entro 30 giorni dalla comunicazione, con ricorso al TAR Lazio, competente per sede dell’ANAC.
Le censure più frequenti riguardano:
c) Istanza di cancellazione o aggiornamento
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento, l’operatore può in ogni momento presentare istanza motivata di cancellazione o aggiornamento dell’annotazione, allegando:
L’istanza è decisa con provvedimento motivato dell’ANAC, previa istruttoria e, se del caso, richiesta di integrazioni.
Conclusioni: tutela dell’impresa e ruolo dello studio legale
L’annotazione nel Casellario ANAC rappresenta, a tutti gli effetti, un fatto potenzialmente pregiudizievole, pur non configurando un provvedimento sanzionatorio in senso stretto. I suoi effetti dipendono, in larga parte, dal contenuto dell’annotazione stessa e dalla condotta dell’impresa, ma possono comunque condizionare gravemente la partecipazione alle gare pubbliche.
Per questo motivo è fondamentale intervenire sin dalla fase iniziale del procedimento, esercitando con competenza il diritto al contraddittorio, e — ove necessario — promuovere tempestivamente ricorso al TAR, oppure attivare istanze di aggiornamento e cancellazione ben documentate.
Lo Studio Legale Tristano offre assistenza qualificata e specialistica in tutte le fasi del procedimento di annotazione, con esperienza in:
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