

L’intelligenza artificiale è entrata stabilmente nelle forniture alla Pubblica Amministrazione ben prima che il legislatore europeo ne completasse la regolazione. Software gestionali, sistemi di supporto decisionale, piattaforme di analisi predittiva, dispositivi medicali, apparati di controllo e monitoraggio incorporano sempre più spesso funzionalità riconducibili, in senso tecnico-giuridico, a sistemi di AI.
Il quadro normativo di riferimento è oggi rappresentato dal Regolamento (UE) 2024/1689, noto come AI Act, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 12 luglio 2024 ed entrato in vigore il 1° agosto 2024.
Il Regolamento prevede un’applicazione progressiva delle proprie disposizioni, con scadenze differenziate. Sebbene la piena applicabilità sia fissata al 2 agosto 2026, alcuni divieti e obblighi hanno già iniziato a produrre effetti nel corso del 2025, incidendo direttamente anche sugli appalti pubblici di forniture.
È proprio questa fase “intermedia” a generare oggi le maggiori incertezze operative — e, di conseguenza, i maggiori rischi giuridici.
L’AI Act come normativa imperativa incidente sull’oggetto della fornitura
L’AI Act non disciplina le procedure di gara in senso stretto, ma introduce una regolazione di prodotto e di sistema, fondata su una classificazione dei sistemi di intelligenza artificiale in base al livello di rischio (inaccettabile, alto, limitato, minimo).
Ne discende un principio di fondo che nel 2025 sta emergendo con sempre maggiore evidenza:
la conformità della fornitura al diritto europeo non è un profilo esterno alla gara, ma incide direttamente sulla legittimità dell’offerta e sull’esecuzione del contratto.
Un prodotto che incorpora un sistema di AI:
può risultare intrinsecamente non conforme, anche se formalmente rispondente alla lex specialis.
Questo aspetto è particolarmente rilevante negli appalti di forniture tecnologiche, dove la stazione appaltante spesso non qualifica espressamente l’oggetto come “AI”, ma richiede funzionalità che, nella sostanza, rientrano nel perimetro del Regolamento.
Effetti immediati nel 2025: dall’offerta all’esecuzione del contratto
Nel corso del 2025 stanno emergendo, con sempre maggiore frequenza, conseguenze concrete sul piano applicativo.
In fase di gara, la questione della conformità all’AI Act tende a riflettersi:
In tali ipotesi, la criticità non è sanabile, poiché non riguarda una carenza documentale, ma un vizio sostanziale dell’offerta.
In fase esecutiva, la non conformità all’AI Act può invece assumere rilievo come:
È qui che il tema assume una dimensione particolarmente delicata: il fornitore può trovarsi esposto a contestazioni a distanza di tempo dall’aggiudicazione, quando il prodotto è già in uso presso la PA.
La responsabilità del fornitore e il problema delle soluzioni “di terzi”
Un ulteriore profilo critico, spesso sottovalutato, riguarda la catena di responsabilità.
L’AI Act attribuisce obblighi specifici non solo ai produttori, ma anche agli operatori economici che immettono sul mercato o mettono in servizio sistemi di AI.
Negli appalti pubblici, ciò significa che:
Nel rapporto con la stazione appaltante, la responsabilità resta in capo all’operatore economico contraente, con tutte le conseguenze che ne derivano in termini di esecuzione e di possibile contenzioso.
Le dichiarazioni in gara alla luce dell’AI Act
In questo contesto, assume un rilievo del tutto nuovo il tema delle dichiarazioni rese in sede di gara.
Nel 2025, dichiarare:
non può più essere considerato un adempimento meramente formale.
Tali dichiarazioni costituiscono assunzioni di responsabilità giuridica, idonee a produrre effetti:
Una dichiarazione inesatta o ambigua può non esaurirsi in una semplice irregolarità, ma assumere rilievo espulsivo o risolutivo, a seconda della fase in cui emerge la non conformità.
Un impatto che incide sulla strategia di gara
Il vero elemento di novità introdotto dall’AI Act negli appalti di forniture non è tanto l’obbligo in sé, quanto il cambio di paradigma che esso impone.
Per le imprese:
Per le stazioni appaltanti:
Conclusioni: l’AI Act come nuovo fattore di instabilità (e di selezione) negli appalti di forniture
Nel 2025 l’intelligenza artificiale non è più soltanto un tema di innovazione, ma un fattore giuridico critico negli appalti pubblici di forniture.
Il Regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act), pur in fase di applicazione progressiva, incide già oggi:
In questo scenario, la consulenza legale non può limitarsi alla procedura di gara, ma deve estendersi alla valutazione preventiva del prodotto, del suo inquadramento regolatorio e dei rischi giuridici connessi, diventando un elemento decisivo di competitività nel mercato pubblico.
Il contributo dello Studio Legale Tristano
Lo Studio Legale Tristano assiste imprese, operatori economici e soggetti istituzionali nei settori degli appalti.
