L’art. 36 del Nuovo Codice Appalti regola la disciplina dei contratti “sotto soglia”, vale a dire i contratti per i quali l’importo a base di gara per l’affidamento ed esecuzione di lavori, servizi e forniture sia al di sotto delle soglie di rilevanza comunitaria, ex art. 35. Queste soglie, salvo rideterminazione periodica, sono di:
Mentre “nei settori speciali sono:
La disciplina dell’affidamento per questi contratti si caratterizza per il bilanciamento tra la necessaria semplificazione del processo di aggiudicazione dei contratti nazionali e l’ancor più necessaria garanzia di un elevato livello di concorrenzialità.
Come più volte ribadito dalla Commissione Europea, l’esclusione di questi contratti dalla disciplina nazionale dei contratti pubblici e della normativa comunitaria, non ne comporta la diretta esclusione dagli obblighi generali delle procedure ad evidenza pubblica. Ed invero, le stazioni appaltati sono tenute ad applicare i principi generali del Trattato Ue.
Da ultimo, le eccezioni a questi contratti sono più limitate tanto più si avvicinano alla soglia europea. A questo riguardo, i contratti di importo inferiore ai 40.000 euro possono essere oggetto di affidamento diretto (per il quale il decreto correttivo n. 56/2017 ha eliminato l’obbligo di motivazione), anche senza la previa consultazione di due o più operatori economici, o possono anche essere svolti in amministrazione diretta (quando l’amministrazione esegue direttamente la prestazione con materiale e personale interno), se si tratta di lavori.
Lo Studio Legale Tristano assiste le imprese nella fase di partecipazione alla gara, nella sottoscrizione del contratto e nella sua esecuzione, nella predisposizione e redazione delle riserve, nonché negli eventuali contenziosi.