Come precedentemente analizzato negli articoli ad esso dedicati, il vending è un contratto a titolo oneroso, in base al quale un soggetto, detto gestore, previa installazione, negli spazi messi a disposizione dal concedente, di uno o più distributori automatici, eroga prodotti commerciali – prevalentemente alimentari – in favore di soggetti terzi (consumatori finali), dietro corrispettivo pecuniario. Se il rapporto tra gestore, privato e pubblico, è già stato analizzato (“Bando di affidamento del vending/ Il contratto di vending), particolare attenzione va ora dedicata al rapporto che si instaura tra il gestore ed i consumatori finali.
Essendo il contratto di vending machine qualificabile come un’offerta al pubblico (1336 cc), il contratto si perfeziona nel momento stesso in cui il consumatore introduce l’importo richiesto dalla macchina, essendo questo qualificabile come comportamento concludente. Inoltre, non essendo la trattativa in alcun modo possibile, l’oggetto della prestazione risulta predeterminato dal soggetto proponente.
E’ possibile identificare tre caratteristiche del rapporto tra gestore e consumatore finale:
- La prima caratteristica imprescindibile di questo rapporto è la presenza fisica del consumatore nel luogo di posizionamento del distributore automatico. D’altronde il grande successo di questi strumenti deriva proprio dalla sua sempre maggiore capillarità, che consente al consumatore finale di fruire di prodotti e servizi con un notevole risparmio di tempo ed energie.
- La seconda caratteristica del rapporto è la non trattabilità del prezzo e l’immodificabilità dell’offerta: il cliente non ha alcun potere soggettivo di modifica dell’offerta predeterminata (o delle combinazioni di scelte predeterminate) dal gestore, né di concreta valutazione anticipata del bene. Egli potrà oggettivamente vagliare il bene soltanto dopo aver effettuato l’acquisto, non avendo peraltro la possibilità di acquisire informazioni preventive sul prodotto attraverso la lettura dell’etichetta (sebbene, oggi, i moderni terminali consentano sempre più spesso di riprodurre foto e video in alta risoluzione dei prodotti e forniscano informazioni nutrizionali sugli alimenti e sulle bevande erogate, oltre a menù e combinazioni di gusto possibili).
- Infine, lo svolgimento della fase esecutiva del rapporto attraverso strumenti automatici comporta che il cliente non possa eccepire la difformità o la mancata erogazione della prestazione ricevuta con conseguente inapplicabilità dell’art. 1197 c.c. (“Se la prestazione consiste nel trasferimento della proprietào di un altro diritto, il debitore è tenuto alla garanzia per l’evizione e per i vizi della cosa secondo le norme della vendita [1470], salvo che il creditore preferisca esigere la prestazione originaria e il risarcimento del danno”)